Lavoro

La Circolare INPS illustra le misure a sostegno del reddito previste dal Decreto Cura Italia e ne chiarisce alcuni aspetti operativi

Con la Circolare n. 47 del 28 marzo 2020 l'INPS illustra le misure a sostegno del reddito e, soprattutto, fornisce le prime indicazioni operative per la fruizione degli ammortizzatori straordinari previsto dal Decreto Cura Italia (D.L. n. 18 del 17 marzo 2020).

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di Damiana Lesce e Tommaso Targa

a cura degli avv.ti Damiana Lesce e Tommaso Targa – Studio Trifirò & Partners


Qui di seguito verranno esaminati, in particolare, i chiarimenti offerti dall'Istituto rispetto alla disciplina generale contenuta nel Decreto.


CASSA INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA E ASSEGNO ORDINARIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 19 DEL DECRETO-LEGGE N. 18/2020
Anzianità aziendale. Le norme dell'art. 19 si applicano esclusivamente ai lavoratori che, alla data del 23 febbraio 2020, risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione. Da notare la differenza, rispetto alla disciplina generale di CIGO e FIS, per cui è richiesta una anzianità di servizio di almeno 90 giorni. Ai fini della sussistenza di tale ultimo requisito, nelle ipotesi di trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 cod.civ. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.


Procedura. Le aziende che trasmettono la domanda sono dispensate dall'osservanza dell'articolo 14 del D.lgs n. 148/2015, fermi restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Pertanto, all'atto della presentazione della domanda di concessione dell'integrazione salariale ordinaria e dell'assegno ordinario, non deve essere data comunicazione all'INPS dell'esecuzione degli adempimenti di cui sopra, e l'Istituto potrà procedere alla adozione del provvedimento autorizzatorio, ove rispettati tutti gli altri requisiti


Termine per la presentazione delle domande. Il termine di presentazione delle domande con causale “COVID-19 nazionale” è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Riguardo alla decorrenza del termine di presentazione delle domande, per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020 e la data del 23 marzo 2020, di pubblicazione del messaggio n. 1321/2020, il dies a quo coincide con la predetta data di pubblicazione. Pertanto, il periodo intercorrente tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del messaggio sopra richiamato è neutralizzato ai predetti fini. Per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo alla data di pubblicazione del citato messaggio, la decorrenza del termine di presentazione della domanda seguirà le regole ordinarie e, quindi, è individuato nella data di inizio dell'evento di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.


Esempio 1:
periodo CIGO/assegno ordinario richiesto: dal 24/2/2020 al 10/4/2020
termine di presentazione dell'istanza: 31/7/2020
Esempio 2:
periodo CIGO/assegno ordinario richiesto: dal 27/3/2020 al 30/4/2020
termine di presentazione dell'istanza: 31/7/2020
Esempio 3:
periodo CIGO/assegno ordinario richiesto: dal 27/4/2020 al 29/5/2020
termine di presentazione dell'istanza: 31/8/2020
Esempio 4
periodo CIGO/assegno ordinario richiesto: dal 4/5/2020 al 27/6/2020
termine di presentazione dell'istanza: 30/9/2020


Condizioni per l'accesso all'ammortizzatore. L'articolo 19 del decreto-legge n. 18/2020 prevede espressamente l'inapplicabilità dell'articolo 11 del D.lgs n. 148/2015: pertanto, le aziende non dovranno fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell'evento e alla ripresa dell'attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell'evento stesso all'imprenditore o ai lavoratori.
Conseguentemente, l'azienda non deve allegare alla domanda la relazione tecnica di cui all'articolo 2 del D.M. n. 95442/2016, ma solo l'elenco dei lavoratori destinatari.
Pagamento. Rimane inalterata la possibilità per l'azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell'INPS; in conseguenza della particolare situazione di emergenza, in questo ultimo caso, le aziende potranno chiedere il pagamento diretto senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.


Ferie. L'eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all' accoglimento dell'istanza di CIGO o assegno ordinario. Lo stesso principio viene affermato per la CIGD, il che costituisce una novità rispetto alla precedente prassi dell'INPS e alla pregressa giurisprudenza civile e amministrativa relativa alla cassa in deroga.


Malattia e cassa integrazione: la Circolare richiama l'articolo 3, comma 7, del D.lgs n. 148/2015, ai sensi del quale “il trattamento di integrazione salariale sostituisce in caso di malattia l'indennità giornaliera di malattia, nonché la eventuale integrazione contrattualmente prevista”. Nulla dice la circolare in merito alla malattia insorta prima della sospensione, per cui si ritiene possa valere la regola generale secondo cui la CIG prevale sulla malattia solo se la sospensione interessa tutto il personale in forza presso l'unità produttiva.


CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA PER LE AZIENDE CHE SI TROVANO IN CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL DECRETO-LEGGE N. 18/2020.
Imprese beneficiarie. Le imprese che, alla data del 23 febbraio 2020, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario (ad esempio, per contratto di solidarietà o per riorganizzazione) possono sospendere il programma di CIGS a causa dell'interruzione dell'attività produttiva per effetto dell'emergenza epidemiologica in atto ed accedere al trattamento di integrazione salariale ordinario di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, qualora rientrino anche nella disciplina delle integrazioni salariali ordinarie (cfr. art. 10 del D.lgs n. 148/15).


Le aziende che, per settore di appartenenza, non rientrano nel campo di applicazione della CIGO (ad es. imprese del terziario), possono presentare domanda di cassa integrazione in deroga.


In tali casi, la domanda di integrazione salariale ordinaria deve essere presentata per la causale “COVID-19 nazionale – sospensione CIGS”, appositamente prevista in ragione dell'esigenza di monitorare distintamente i differenti limiti di spesa introdotti, rispettivamente, dagli articoli 19 e 20 del decreto-legge n. 18/2020.
Procedura. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata. Pertanto, su specifica indicazione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, l'azienda deve presentare al Ministero stesso apposita richiesta di sospensione del trattamento di CIGS in corso.


La predetta Direzione generale adotta un unico decreto direttoriale che, senza soluzione di continuità, dispone a) la sospensione del trattamento CIGS in corso, indicando la data di decorrenza di detta sospensione, corrispondente al numero di settimane di CIGO che l'azienda ha chiesto con causale “COVID-19 nazionale-sospensione CIGS”, e b) la riassunzione del provvedimento sospeso con la nuova data finale del trattamento CIGS.
Al termine della CIGO, l'azienda potrà chiedere all'INPS, tramite l'invio del modello telematico “SR40”, una nuova autorizzazione sul secondo decreto per completare il programma di CIGS sino alla nuova data di scadenza.


DISCIPLINA DELL'ASSEGNO ORDINARIO DEL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS)
Imprese beneficiarie. L'assegno ordinario di cui al comma 1 dell'art.19 del Decreto Cura Italia è concesso, limitatamente a nove settimane e nell'anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti . Da notare che, rispetto alla disciplina generale dei FIS contenuta nel d.lgs. 148/2015, in questo caso l'assegno ordinario spetta anche ai dipendenti di aziende con organico compreso tra 5 e 15 lavoratori (mentre normalmente, tali aziende potrebbero accedere solo all'assegno di solidarietà).


Modalità di pagamento. Per le aziende con dimensione aziendale sopra i 15 dipendenti rimane inalterata la possibilità di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell'INPS.


Per le aziende con dimensione aziendale superiore ai 5 e fino ai 15 dipendenti, è possibile accedere al pagamento diretto.


Le aziende possano chiedere il pagamento diretto senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.


CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA
Beneficiari. Le Regioni e le Province autonome interessate possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e, comunque, per un periodo non superiore a nove settimane, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovano applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro .


Secondo gli accordi assunti a livello territoriale e in relazione agli stanziamenti regionali o delle Province autonome disponibili, sarà possibile il ricorso alla cassa integrazione in deroga anche con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato del settore agricolo, qualora l'azienda non possa chiedere la tutela ordinaria per aver fatto ricorso, per altre causali, al numero massimo annuale di giornate fruibili.


I datori di lavoro che hanno diritto di accedere alle prestazioni ordinarie (CIGO e assegno ordinario garantito dal FIS o dai Fondi di cui all'articolo 26, 27 e 40 del D.lgs n. 148/2015), non potranno accedere alle prestazioni in deroga.


Possono accedere alla prestazione in parola anche le aziende che, avendo diritto solo alla CIGS, non possono accedere ad un ammortizzatore ordinario con causale “COVID-19 nazionale” (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si ricorda che rientrano nella fattispecie descritta le aziende del commercio e le agenzie di viaggio e turismo sopra i 50 dipendenti). Tenuto conto degli iniziali tentennamenti espressi da alcuni interpreti ed associazioni di categoria, quest'ultimo chiarimento dell'INPS appare utile ed opportuno.
Le prestazioni di che trattasi sono aggiuntive sia rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga, che rispetto ai trattamenti specifici previsti per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, di cui agli articoli 15 e 17 del decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9. Ciò significa che, sussistendone i presupposti, le aziende ubicate nelle ex “regioni gialle” potrebbero beneficiare sia della CIGD ex art. 17 d.l. 9/2020, sia di quella ex art. 22 d.l. 18/2020, per un totale di 4 + 9 = 13 settimane.


Accordo sindacale. I datori di lavoro con dimensioni aziendali fino ai 5 dipendenti sono esonerati dall'accordo sindacale, mentre per dimensioni aziendali maggiori, la cassa integrazione in deroga sarà autorizzata dalle Regioni e Province autonome previo accordo, raggiunto anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro.
Si considera, altresì, esperito l'accordo di cui all'art. 22, comma 1, con la finalizzazione della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto di cui all'articolo 19, comma 1.
Ai sensi del comma 2 del citato articolo 22, sono esclusi dall'applicazione della misura in commento i datori di lavoro domestico.
Lavoratori beneficiari. Il trattamento si applica esclusivamente per quei lavoratori che sono impossibilitati, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a prestare la propria attività lavorativa, purché risultino alle dipendenze dell'azienda richiedente la prestazione alla data del 23 febbraio 2020. Tra tali lavoratori rientrano anche i lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, occupati alla data del 23 febbraio 2020. L'accesso dei lavoratori intermittenti al trattamento in deroga è riconosciuto ai sensi della circolare INPS n. 41 del 2006 e nei limiti delle giornate di lavoro effettuate in base alla media dei 12 mesi precedenti.


Ferie. Come già detto, considerata la ratio della norma di garantire tutele omogenee tra i diversi settori, seppur sottoposte a procedimenti concessori distinti, la circolare ha affermato (opportunamente) che anche per la CIGD richiesta con la causale “COVID-19 nazionale”, come per la CIGO e l'assegno ordinario, l'eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all'accoglimento dell'istanza (cfr. il messaggio INPS n. 3777/2019).


Procedura. Le Regioni inviano all'Istituto, in modalità telematica tramite il “Sistema Informativo dei Percettori” (SIP), entro quarantotto ore dall'adozione, il decreto di concessione, unitamente alla lista dei beneficiari, la cui efficacia è, in ogni caso, subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa. L'Istituto provvede all'erogazione della predetta prestazione.


Pertanto, le domande di accesso alla prestazione in parola devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e alle Province autonome interessate, che effettueranno l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Le aziende plurilocalizzate. Laddove ci siano datori di lavoro con più unità produttive, site in cinque o più Regioni o Province autonome, “c.d. Plurilocalizzate”, la prestazione sarà concessa con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, similmente a quanto già previsto in passato per la cassa integrazione in deroga. Tale chiarimento - relativo alla centralizzazione a livello nazionale della consultazione sindacale e del successivo decreto ministeriale di concessione, quando la procedura interessa 5 o più regioni - si pone in linea con quanto previsto dall'art. 2 del decreto interministeriale, a firma congiunta del Ministero del Lavoro e del Ministero dell'Economia, del 24 marzo 2020.

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