Civile

La conciliazione alza la parcella della fase decisionale del 25%

Lo ha chiarito la Corte di cassazione, ordinanza n. 8576 depositata oggi, accogliendo con rinvio il ricorso di un legale a cui invece era stato liquidato un quarto della parcella

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di Francesco Machina Grifeo

Se la causa si è conclusa con una conciliazione, la parcella del professionista va aumentata di un quarto rispetto a quella prevista per il giudizio civile. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, ordinanza n. 8576 depositata oggi, accogliendo con rinvio il ricorso di un legale a cui invece era stato liquidato soltanto il 25% della parcella.

L’avvocato aveva adito il giudice per il pagamento dei compensi professionali per l’attività difensiva svolta in un giudizio civile conclusosi con la conciliazione tra le parti. Il Tribunale di Torino aveva accolto la domanda liquidando però il compenso per le fasi di studio, introduttiva e per la conciliazione, nella misura del 25% di quanto altrimenti liquidabile per la fase decisionale.

A questo punto il legale ha proposto ricorso per violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 4, comma 6 del Dm 55/2014. In particolare, secondo il ricorrente, la norma censurata dovrebbe essere interpretata nel senso di riconoscere all’avvocato sia il compenso per la fase decisionale non svoltasi, sia, in aggiunta, un aumento del 25% di esso.

Per la II Sezione civile il ricorso è fondato. Le attività svolte in fase di conciliazione conclusa positivamente, spiega la Corte, vanno remunerate “considerando il compenso per la fase decisoria, cui va aggiunto l’aumento di un quarto” (n. 24462/2023).

In particolare, prosegue la Corte, in tema di onorari professionali, l’articolo 4 del Dm n. 55 del 2014, laddove prevede di regola, in favore dell’avvocato che raggiunga la conciliazione giudiziale o la transazione della controversia, l’aumento fino a un quarto rispetto al compenso altrimenti liquidabile per la fase decisionale, si interpreta, alla luce del “favor” normativo verso la definizione conciliativa delle controversie.

Ciò vuol dire che all’avvocato “deve essere riconosciuto un ulteriore compenso, rispetto a quello spettante per l’attività precedentemente svolta, pari al compenso liquidabile per la fase decisionale, di regola aumentato fino a un quarto”. Sicché, prosegue l’ordinanza, “va liquidato sia il compenso per la fase decisionale, non svoltasi, sia un aumento di esso fino ad un quarto”. “Di un quarto ‘secco’ – precisa la Cassazione -, dopo l’entrata in vigore del d.m. n. 147 del 2022, che ha modificato il d.m. n. 55 del 2014”. In questo senso va anche l’ordinanza n. 17325 del 16 giugno 2023.

Tornando al caso concreto, dunque, il Tribunale “ha errato nel liquidare la fase conciliativa nella misura del 25% di quanto sarebbe spettato per la fase decisionale, anziché aumentare l’importo previsto per tale fase nella misura del 25%”.

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