Civile

La conciliazione nel campo del diritto del lavoro

Corte di Cassazione n. 20913/2020

di Paolo de Berardinis *


Ultimamente, a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 20913/2020, l'attenzione degli operatori nel campo del rapporto di lavoro si è concentrata sulla conciliazione sottoscritta in sede giudiziale.

Diciamo subito che a quell'ordinanza, ad avviso di chi scrive, sono stati attribuiti inizialmente una portata ed un significato che in verità non aveva. Ma ciò detto non vi è dubbio che talvolta si tende a sottovalutare le difficoltà tecniche che una conciliazione presente. Per cui può avvenire che, seppure la conciliazione è stata sottoscritta in una delle sedi c.d. protette indicate dalla legge, la stessa si rileva poi non in grado di concludere ogni questione afferente al rapporto di lavoro.

Avviene che in sede di conciliazione si trascurino alcuni aspetti rilevanti quali la chiarezza delle espressioni, l' indicazione precisa il perimetro delle rinunzie, utilizzando formule che sono poco più che di stile, come tali non in grado di rappresentare una effettiva volontà di abdicazione rispetto a taluni diritti. La conseguenza è quella, illusoria, della chiusura definitiva di ogni vicenda, di ogni richiesta o pretesa. Dovendosi aggiungere che le scoperte, successive rispetto alla conclusione dell'accordo, sono tanto sgradite quanto dolorose, atteso che si sono impiegate anche delle somme.

Ed allora diciamo subito che la transazione, specialmente nel campo del diritto del lavoro, ove vigono disposizioni del tutto particolari quale l'art. 2113 cod. civ. non è un esercizio semplice tutt'altro.

Alcune regole possono essere utili per evitare errori e successivi problemi, si cercherà di sintetizzarle:

• Specificare la sussistenza di un contrasto;

• Elencare quanto meno almeno per famiglie l'oggetto delle rinunzie;

• Precisare se alla conciliazione si vuole assegnare una efficacia che va oltre l'oggetto della lite;

• Evidenziare che le parti si sono effettivamente confrontate;

• Allegare conteggi (quali ad esempio quelli relativi alle competenze di fine rapporto ed al TFR) che consentano al lavoratore di accettarli in via definitiva.

Ed allora , in modo concreto, quali possono essere taluni accorgimenti utili ad evitare l'affacciarsi dei problemi dei quali si è detto, tra di essi vanno considerati:

a) l 'indicazione del motivo per il quale le parti erano in contrasto, contrasto superato a mezzo della conciliazione, ciò in quanto una corretta lettura dell'art. 1965 cod. civ. consente di cogliere il momento del citato contrasto quale elemento portante dell'istituto della transazione;

b) la specificazione dei diritti oggetto dalle rinunzie. Ed infatti, perché le rinunce siano effettive vi è la necessità che colui che li pone in essere abbia contezza delle stesse. La Corte di Cassazione ha in varie occasioni chiarito che non è necessario un elenco completo e dettagliato di ciò a cui si rinuncia, essendo bastevole un riferimento, ad esempio per categorie, che consenta una loro corretta individuazione;

c) la enunciazione del fatto che seppure la conciliazione nasce in ragione di un determinato contrasto, le parti hanno inteso estenderne l'efficacia in modo da superare, oltre alle ragioni afferente il citato contrasto, anche ogni altro potenziale dissidio. In tal modo le ragioni iniziali della lite costituiranno esclusivamente l'occasione dalla quale la transazione nasce, i cui effetti però, attesa la volontà enunciata dalle parti di estendere la sua efficace in modo generale, investono l'intero rapporto contrattuale nonché, eventualmente, la sua cessazione;

d) l'evidenziazione dell'avvenuto ed effettivo confronto tra le parti e di coloro che le hanno assistite. Questo sta a significare che le attività, quali l'esame della questione è la relativa negoziazione, sono state effettive. In tal modo si dimostrerà, occorrendo, la piena consapevolezza per cui la validità della transazione stessa;

e) l'allegazione dei conteggi, laddove siano versate delle somme, affin
affinché gli stessi siano conosciuti ed accettati divenendo così impossibile una loro successiva contestazione. Talvolta in sede conciliativa viene fatta una riserva del controllo contabile, ma questo, come noto, attiene esclusivamente alla possibilità di evidenziare la commissione di meri errori materiali di calcolo e non altro.

Laddove non si ponga la dovuta attenzione agli aspetti ora indicati, vi è una concreta possibilità che la conciliazione, per così dire, lasci fuori dall'accordo elementi rilevanti che successivamente possono essere oggetto di rivendicazioni avverso le quali non sarà possibile opporre la conciliazione.

*di Paolo de Berardinis dello Studio de Berardinis Mozzi

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