La confisca diretta del conto corrente non può incidere sulla pensione del coniuge cointestatario
La confisca diretta del profitto del reato non può ignorare i limiti di pignorabilità del trattamento pensionistico solo perché il profitto è il denaro. Ossia la fungibilità del denaro non giustifica l’incisione di diritti soggettivi oggetto di particolare tutela quali le retribuzioni, le pensioni e altre indennità correlate alla vita lavorativa e al sostegno economico della persona. In particolare tale limite all’ablazione di poste pensionistiche presenti sul conto corrente sequestrato preventivamente è assolutamente rilevante quando esse sono accreditate al terzo cointestatario del conto insieme all’imputato.
Così la Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 1877/2024 - ha accolto il ricorso della moglie di un’imputato di reato tributario contro la decisione di appello che le aveva negato il diritto alla restituzione di parte della somma sequestrata sul conto corrente intestato anche al marito e che lei asseritamente affermava essere corrispondente ai propri cespiti pensionistici.
In effetti il giudice aveva assunto un ragionamento secco e ora bocciato dalla Cassazione secondo cui trattandosi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto del reato tributario e trattandosi di denaro, cioè di un bene fungibile, non sarebbe stato possibile trarre l’evidenza di quanto fosse ascrivibile ai diritti pensionistici del soggetto terzo (rispetto all’imputazione da cui originava la misura ablativa). In questo caso la prova di essere il “terzo” proprietario di parte delle somme in sequestro e di avere quindi diritto alla restituzione delle stesse riguardava una moglie, ciò che forse rende più minuzioso l’esame del giudice per distinguere la titolarità di risorse economiche nell’ambito di una gestione familiare dove le stesse possono essere confuse.
Ma i limiti civilistici di pignorabilità rispetto ad alcune poste in denaro, quale è appunto la pensione, non sollevano il giudice dal procedere a un giudizio di merito sull’estensione del sequestro in base alle risultanze portate in giudizio dal terzo, che non può essere colpito dalla misura proprio per la sua estraneità al reato. In effetti, rileva la Cassazione, che la decisione annullata prima affermava la presenza di causali collegabili alla pensione della ricorrente, ma poi ne affermava l’irrilevanza rispetto alla msura impugnata. Manca nettamente una valida argomentazione alla conclusione adottata.