La consegna del bene prima della stipula di un contratto definitivo non anticipa gli effetti traslativi del contratto
Contratto - Contratto preliminare di vendita - Consegna del bene prima della stipula del definitivo - Anticipazione effetti traslativi del contratto - Esclusione - Relazione con il bene - Configurabilità detenzione qualificata - Esclusione possesso ad usucapionem
Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi. La disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto si tratta di una detenzione qualificata la relazione con la cosa da parte del promissario acquirente. In questo modo, non si tratta di un possesso utile "ad usucapionem" salvo la dimostrazione di'intervenuta "interversio possesionis" secondo quanto disposto dall'art. 1141 c.c.
Corte di Cassazione, Sezione 2, Civile, Sentenza del 2 ottobre 2020, n. 21137
Contratti in genere – Contratto preliminare (Compromesso) – In genere (Nozione, Caratteri, Distinzione) - Preliminare di vendita - Consegna della cosa e pagamento del prezzo prima del contratto definitivo - Anticipazione dell'effetto traslativo - Esclusione - Contratto di comodato collegato al preliminare - Configurabilità - Posizione del promissario acquirente - Conseguenze
Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si realizza un'anticipazione degli effetti traslativi, fondandosi la disponibilità conseguita dal promissario acquirente sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori, sicché la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile "ad usucapionem" ove non sia dimostrata una "interversio possessionis" nei modi previsti dall'art. 1141 c.c.
Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Sentenza del 16 marzo 2016, n.5211
Contratti singoli - Contratti tipici - Compravendita - Obbligazioni principali del venditore - Singole specie di vendita - Vendita - Oggetto della vendita - Immobile - Individuazione - Dati catastali - Valore determinante rispetto al contenuto del titolo ed ai confini ivi indicati - Esclusione - Limiti
In tema di compravendita immobiliare, ai fini dell'individuazione dell'immobile oggetto del contratto, i dati catastali non hanno valore determinante rispetto al contenuto descrittivo del titolo ed ai confini indicati nell'atto, ad eccezione solamente del caso in cui le parti ad essi abbiano fatto esclusivo riferimento per individuare l'immobile, e manchi un qualsiasi contrasto tra gli stessi ed i confini del bene.
Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Sentenza del 26 aprile 2010, n.9896
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