Penale

La conversione dell'impugnazione proposta a giudice incompetente

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Impugnazioni - Mezzi di impugnazione - Proposizione a giudice incompetente mediante l'utilizzazione di mezzo diverso da quello prescritto - Trasmissione atti al giudice competente.
In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi, a norma dell'articolo 568, comma quinto, del codice di procedura penale, a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonché l'esistenza di una "voluntas impugnationis", consistente nell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente.
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 12 aprile 2019 n. 16038

Impugnazioni - Mezzi di impugnazione - Conversione della impugnazione proposta - Automatico trasferimento al giudice competente.
L'istituto della conversione della impugnazione, previsto dall'articolo 568, comma 5, del codice di procedura penale, ispirato al principio della conservazione degli atti, determina unicamente l'automatico trasferimento del procedimento davanti al giudice competente e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato. Pertanto, l'atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e di forma stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta.
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 12 aprile 2019 n. 16038

Impugnazioni - Casi e mezzi (tassatività) - Misure di prevenzione - Impugnazione proposta mediante utilizzazione di un mezzo diverso da quello prescritto - Conversione "ope legis" - Ammissibilità - Ragioni - Fattispecie.
Il principio generale posto dall'articolo 568, comma quinto, del codice di procedura penale, che prevede la conversione "ope legis" dell'impugnazione proposta mediante un mezzo diverso da quello prescritto e la trasmissione di ufficio degli atti al giudice competente, si applica anche nel procedimento di prevenzione, per effetto del combinato disposto dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, che fa richiamo alla disciplina relativa alle impugnazioni avverso l'applicazione delle misure di sicurezza, e dell'articolo 680, comma terzo, del codice di procedura penale, che, per queste ultime, rimanda alle "disposizioni generali sulle impugnazioni". (Fattispecie in cui la Corte ha riqualificato come appello il ricorso per cassazione proposto contro un provvedimento del tribunale di rigetto di istanza afferente l'esecuzione di una misura di prevenzione personale).
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 29 gennaio 2014 n. 4001

Impugnazioni - Casi e mezzi (tassatività) - Impugnazione proposta mediante l'utilizzazione di un mezzo diverso da quello prescritto - Conversione dell'impugnazione - Condizioni.
In ipotesi di impugnazione proposta davanti a giudice incompetente, quest'ultimo, verificata l'oggettiva impugnabilità del provvedimento e l'effettiva volontà della parte di impugnare, deve trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente, stante la "ratio" dell'articolo 568, comma quinto, del codice di procedura penale, intesa a valorizzare il "favor impugnationis". (In applicazione di questo principio la Suprema corte ha qualificato come ricorso per cassazione l'appello proposto dal Pm avverso la sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal giudice dell'udienza preliminare).
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 25 maggio 2009 n. 21581

Impugnazioni - Casi e mezzi (tassatività) - Impugnazione proposta mediante mezzo diverso da quello prescritto - Giudice "ad quem" - Verifica - Criteri - Fattispecie: gratuito patrocinio.
In tema di impugnazioni, il precetto di cui al quinto comma dell'articolo 568 del codice di procedura penale, secondo cui l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta, deve essere inteso nel senso che l'erronea attribuzione del "nomen iuris" non può pregiudicare l'ammissibilità di quel mezzo di impugnazione di cui l'interessato, a onta dell'inesatta "etichetta", abbia effettivamente inteso avvalersi. Ciò significa che il giudice ha il potere-dovere di provvedere all'appropriata qualificazione del gravame, privilegiando rispetto alla formale apparenza la volontà della parte di attivare il rimedio all'uopo predisposto dall'ordinamento giuridico ed eventualmente, se si tratta della Corte di cassazione, ritenere il giudizio qualificando l'impugnazione come ricorso, a norma degli articoli 620 lettera i) e 621 codice di procedura penale (In applicazione del principio la Corte ha affermato che il ricorso per cassazione contro l'ordinanza di rigetto del ricorso proposto contro la revoca del beneficio dell'ammissione al gratuito patrocinio - erroneamente emessa dal GIP e non dal Presidente del Tribunale e perciò annullata senza rinvio ai sensi dell'articolo 620 lettera i) del codice di procedura penale - non presentasse soltanto un diverso "nomen iuris", bensì nella sostanza contenesse soltanto doglianze di merito inammissibili nel giudizio di legittimità).
•Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 10 febbraio 2004 n. 5291

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