La detrazione delle spese per i figli spetta a chi versa l’assegno
Irpef - Separazione - Spese agevolabili - Detrazioni di imposta per carico dei figli - Spettano al genitore che effettivam ente versa il mantenimento
Per la Cassazione in caso di separazione, la detrazione spese per i figli spetta a chi versa l'assegno di mantenimento, a meno che l'altro non dimostri di aver partecipato attivamente al mantenimento dei minori come previsto dall'accordo di separazione e pretende di godere della metà della detrazione. La moglie, per il solo fatto di svolgere attività retribuita e di essere affidataria dei figli, ha in concreto contribuito, nella misura del 50%, al mantenimento dei figli.
• Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 12 luglio 2018 n. 18392
Famiglia e minori - Madre affidataria - Figlio maggiorenne - Richiesta mantenimento - Legittimità
La madre divorziata e affidataria del figlio può continuare a chiedere l'assegno di mantenimento per il figlio anche quando questo è diventato maggiorenne e convive di fatto con il padre. In particolare, la legittimazione del figlio diventato maggiorenne non esclude quella della madre affidataria e titolare dell'assegno di mantenimento in base alla sentenza di divorzio. Il padre, pertanto, per ottenere la soppressione dell'assegno, visto che il figlio convive con lui, deve chiedere la modifica della sentenza di divorzio e non opporsi semplicemente all'esecuzione.
•Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 16 giugno 2011 n. 13184
Divorzio - Figli (provvedimenti relativi ai) - Assegno di mantenimento - Genitore affidatario - Maggiore età sopravvenuta del figlio e cessazione della convivenza - Decurtazione dell'assegno in sede di opposizione all'esecuzione - Esclusione - Procedimento camerale di revisione delle condizioni di divorzio - Necessità
L'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli secondo le regole dell'articolo 148 del Cc non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura invariato finché i genitori o il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica oppure è stato da loro posto nella concreta posizione di poter essere autosufficiente, ma non ne abbia tratto profitto per sua colpa. L'obbligato, per conseguire la soppressione o la decurtazione dell'assegno, deve chiedere la modifica della sentenza di divorzio attraverso il procedimento camerale di revisione delle relative disposizioni, ai sensi dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970 n. 898, mentre non gli è consentito conseguire questo risultato attraverso il rimedio dell'opposizione all'esecuzione, essendosi in presenza di un fatto successivo alla formazione del titolo.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 16 giugno 2011 n. 13184
Famiglia - Matrimonio - Diritti e doveri dei coniugi - Educazione, istruzione e mantenimento della prole - Concorso negli oneri - In genere - Figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente - Legittimazione attiva nell'azione per ottenere il contributo al mantenimento - Sussistenza - Azione in giudizio del genitore convivente in rappresentanza del figlio minore - Omissione - Conseguenze - Compimento della maggiore età del figlio - Effetto interruttivo del giudizio – Esclusione
Nell'ipotesi di separazione o divorzio, il figlio divenuto maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente acquista una legittimazione “iure proprio” all'azione diretta a ottenere dall'altro genitore il contributo al proprio mantenimento; ne discende che, laddove il genitore affidatario non abbia agito nel giudizio di primo grado anche in rappresentanza del figlio, allora minore, bensì azionando un proprio autonomo diritto, il compimento della maggiore età da parte del figlio non dà luogo ad alcun effetto interruttivo, né legittima il figlio, che non era parte di quel giudizio, a proporvi appello.
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 12 ottobre 2007 n. 21437
Famiglia - Matrimonio - Diritti e doveri dei coniugi - Educazione, istruzione e mantenimento della prole - Concorso negli oneri - In genere - Figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente - Legittimazione attiva del genitore “iure proprio” - Sussistenza - Legittimazione concorrente del figlio - Sussistenza - Rapporto tra le due legittimazioni - Principio di solidarietà attiva - Applicabilità - Limiti
Il coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenne, è legittimato “iure proprio”, anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, ove sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente, ad ottenere dall'altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio; ne discende che ciascuna legittimazione è concorrente con l'altra, senza, tuttavia, che possa ravvisarsi un'ipotesi di solidarietà attiva, ai cui principi è possibile ricorrere solo in via analogica, trattandosi di diritti autonomi e non del medesimo diritto attribuito a più persone.
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 12 ottobre 2007 n. 21437