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La doppia audizione del teste sana la mancata presenza dell’imputato

Questo perché – ha precisato la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza C-347/21 (DD) - l’imputato e il suo difensore hanno la possibilità di ripetere le attività già svolte nelle udienze alle quali non hanno partecipato indipendentemente dalla propria volontà e, quindi, non è necessario ripetere integralmente l’audizione o invalidare gli atti processuali compiuti

di Marina Castellaneta

L’audizione supplementare di un testimone a carico, già interrogato in un’udienza senza la partecipazione dell’imputato o del suo difensore, sana la violazione del diritto di presenziare al proprio processo. Questo perché – ha precisato la Corte di giustizia dell’Unione europea con la sentenza C-347/21 (DD) - l’imputato e il suo difensore hanno la possibilità di ripetere le attività già svolte nelle udienze alle quali non hanno partecipato indipendentemente dalla propria volontà e, quindi, non è necessario ripetere integralmente l’audizione o invalidare gli atti processuali compiuti.

La vicenda arrivata a Lussemburgo aveva al centro un agente di polizia bulgaro accusato di reati connessi all’immigrazione irregolare. L’uomo aveva nominato un difensore. L’audizione di un teste era stata rinviata diverse volte per alcuni impedimenti e, in ultimo, il testimone era stato interrogato senza la presenza dell’imputato e del difensore, assenti per motivi a loro non imputabili. Il Tribunale penale ha chiesto così alla Corte di giustizia se sia possibile sanare la violazione del diritto di essere presente in udienza nei casi in cui il diritto interno preveda una nuova udienza con la possibilità della difesa di interrogare il teste.

La Corte di giustizia ha dato il via libera a questa possibilità che è conforme alla direttiva 2016/343 sul rafforzamento della presunzione di innocenza e sul diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, recepita in Italia con il d.lgs. n. 188 dell'8 novembre 2021.

Prima di tutto, la Corte è partita dall’esame dell’articolo 8 della direttiva in base al quale gli Stati membri sono tenuti a garantire che gli imputati presenzino al proprio processo perché solo in questo modo è assicurato un procedimento equo, conforme ai parametri stabiliti nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. L’imputato, infatti, ha diritto di essere ascoltato, di esporre oralmente i propri argomenti di difesa, di sentire le deposizioni a proprio carico e di esaminare i testimoni in contraddittorio. Gli Stati membri, tuttavia, dispongono di un'ampia libertà nella scelta dei mezzi per fare in modo che i propri sistemi giudiziari si uniformino ai requisiti sull'equità del processo, tenendo conto, però, che gli elementi a carico dell’imputato «devono, in linea di principio, essere prodotti dinanzi ad esso in udienza pubblica, ai fini di un dibattito in contraddittorio». Detto questo, però, per la Corte, se lo Stato prevede dei mezzi che permettano di porre rimedio a eventuali violazioni, consentendo all’imputato e al suo legale di potere interrogare un teste già ascoltato in loro assenza, in una nuova udienza, non si verifica una violazione dell’equo processo e del diritto di presenziare alle udienze. A patto, però, che la ripetizione dell’audizione del testimone a carico sia effettuata «in condizioni tali da offrire all'imputato un’adeguata possibilità di contestare la testimonianza a carico e di interrogarne l’autore».

In particolare, per la Corte devono essere rispettate due condizioni: l’imputato deve ricevere copia del verbale dell’audizione del teste avvenuta in sua assenza e deve poter interrogare liberamente il testimone in una successiva udienza. Se queste condizioni sono rispettate è assicurato il pieno rispetto dei diritti della difesa in modo concreto ed effettivo, senza necessità di «reiterare integralmente l'audizione che si è svolta in sua assenza».

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