La farmacia ospedaliera commercia medicine al pari delle private
La farmacia ospedaliera è a tutti gli effetti un punto vendita, per cui fa vero e proprio commercio dei medicinali che detiene. Lo dice la Cassazione con la sentenza n. 55515 del 12 dicembre. Per il dirigente pubblico preposto è quindi pienamente esistente il requisito soggettivo del reato - previsto dal codice penale all'articolo 445 - imputabile a qualsiasi farmacista che somministri farmaci in modo pericoloso per la salute, ad esempio come nel caso affrontato, non corrispondenti a quelli indicati nella ricetta del medico curante. La Cassazione ha perciò annullato con rinvio al giudice di appello la sentenza che aveva assolto due dipendenti di un'azienda sanitaria provinciale che rivestivano il ruolo di dirigente farmacista e di coadiutore amministrativo non riconoscendo l'attività di commercio nelle mansioni del loro impiego pubblico.
Ma la sentenza di Cassazione boccia in toto l'atteggiamento del giudice di appello che non aveva rinnovato la perizia, ma semplicemente smentiva quella di primo grado, sul nesso causale tra lo sbaglio del farmacista e il danno alla salute, affermando anche che non fosse provata né la condizione precedente della funzione renale né che con la terapia corretta non vi sarebbe stato il definitivo blocco dell'organo. Un esame più di legittimità che di merito, come si legge nel ricorso. Infatti, spiega la Cassazione che il giudice non può ribaltare la sentenza di primo grado, anche se in chiave assolutoria, astenendosi del tutto dalla ricerca di prove o dall'effettuazione di perizie necessarie a smentire la decisione riformata. E questo vale in particolare se il giudizio penale si fonda su dati scientifici.
Il giudice di appello che riformi un giudizio fondato su un sapere tecnico non può prescindere dall'obbligo di integrare le informazioni scientifiche mancanti e da quello di enunciare i criteri seguiti per verificare l'inattendibilità di quelle valorizzate dal primo giudice. Così letteralmente la Cassazione, che conclude ribadendo come nel caso concreto si sono espressi giudizi di natura scientifica non fondati sul parere di un esperto. Perizia che non è, infatti, surrogabile con la scienza privata del giudice o con ragionamenti logici.
Corte di Cassazione – Sezione IV – Sentenza 12 dicembre 2018 n. 55515