Rassegne di Giurisprudenza

La fattispecie scriminante della legittima difesa

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a cura della Redazione di PlusPlus 24 Diritto

Reato - Cause di giustificazione - Difesa legittima - In genere - Legittima difesa presunta - Presupposti.
La scriminante della legittima difesa presunta, disciplinata dall'art. 52 cod. pen., come modificato dalla legge 26 aprile 2019 n. 36, non consente un'indiscriminata reazione contro colui che si introduca fraudolentemente nella dimora altrui, ma postula che l'intrusione sia avvenuta con violenza o con minaccia dell'uso di armi o di altri strumenti di coazione fisica, così da essere percepita dall'agente come un'aggressione, anche solo potenziale, alla propria o altrui incolumità, atteso che solo quando l'azione sia connotata da tali note modali può presumersi il rapporto di proporzione con la reazione.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 9 dicembre 2020 n. 34981

Reato - Cause di giustificazione - Difesa legittima - In genere - Modifiche introdotte all'art. 52 dalla legge n. 36 del 2019 - Presupposti e condizioni di operatività dell'esimente - Individuazione - Fattispecie.
La fattispecie scriminante della legittima difesa, risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 26 aprile 2019 n. 36, postula quali requisiti aggiuntivi rispetto a quello della proporzione, di cui al primo comma dell'art. 52 cod. pen., la commissione di una violazione di domicilio da parte dell'aggressore; la presenza legittima dell'agente nei luoghi dell'illecita intrusione predatoria o dell'illecito intrattenimento e uno specifico "animus defendendi", per cui alla finalità difensiva deve necessariamente corrispondere, sul piano oggettivo, il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, non altrimenti neutralizzabile se non con la condotta difensiva effettivamente attuata. (In applicazione del principio, la Suprema Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva escluso la legittima difesa nella condotta dell'imputato che, constatata l'intrusione nel proprio domicilio commerciale in orario di chiusura mentre si trovava nella soprastante abitazione, aveva prelevato la pistola legittimamente detenuta, raggiunto il negozio ed esploso due colpi in aria, tre colpi all'indirizzo della autovettura dei malviventi mettendola fuori uso, alcuni colpi contro l'ingresso del negozio e all'indirizzo del soggetto che ne era uscito).
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 21 luglio 2020 n. 21794

Reato - Cause di giustificazione - Difesa legittima - In genere - Art. 52 cod. pen. nella formulazione di cui alla legge n. 36 del 2019 - Introduzione o trattenimento di altri nel proprio domicilio - Presunzione di proporzionalità della reazione - Condizioni - Fattispecie.
In tema di legittima difesa cd. domiciliare, la presunzione di proporzionalità della reazione difensiva per respingere colui che si sia illecitamente introdotto, o illecitamente si trattenga, all'interno del domicilio o dei luoghi a questo equiparati, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, secondo una interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata dell'art. 52, comma quarto, cod. pen., introdotto dalla legge 26 aprile 2019, n. 36 - che individua come ragionevole la facoltà eccezionale di autodifesa solo quando la tutela pubblica non sia in concreto possibile – presuppone la sussistenza delle precondizioni della necessità e inevitabilità della difesa e dell'attualità del pericolo dell'offesa, non altrimenti contenibile, il cui rigoroso accertamento è rimesso all'apprezzamento del giudice e non può essere preventivamente ritenuto. (Fattispecie relativa al delitto di omicidio commesso mediante l'esplosione di colpi di fucile verso la vittima che, dopo aver minacciato di morte l'agente ed i suoi familiari, disarmata tentava di scavalcare il cancello esterno dell'abitazione, in cui la Corte ha escluso la configurabilità della scriminante non ravvisando l'attualità del pericolo di offesa, per il contesto specifico, la distanza e la reciproca posizione dei soggetti, nè la sussistenza della necessità difensiva, non avendo la vittima impiegato violenza o prospettato la minaccia di uso di arma o di altri strumenti di coazione fisica).
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 23 giugno 2020 n. 19065

Reato - Cause di giustificazione - Difesa legittima - In genere - Legittima difesa presunta - Presupposti.
La scriminante della legittima difesa presunta, disciplinata dall'art. 52 cod. pen., come modificato dalla legge 26 aprile 2019 n. 36, non consente un'indiscriminata reazione contro colui che si introduca fraudolentemente nella dimora altrui, ma postula che l'intrusione sia avvenuta con violenza o con minaccia dell'uso di armi o di altri strumenti di coazione fisica, così da essere percepita dall'agente come un'aggressione, anche solo potenziale, alla propria o altrui incolumità, atteso che solo quando l'azione sia connotata da tali note modali può presumersi il rapporto di proporzione con la reazione.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 2 ottobre 2019 n. 40414

Reato - Cause di giustificazione - Legittima difesa - Legittima difesa domiciliare - Presupposti - Aggressione violenta o minacciosa - Nuova disciplina normativa - Effetti.
In tema di legittima difesa "domiciliare", anche alla luce del novum normativo di cui alla legge 26 aprile 2019 n. 36, affinché la reazione lesiva del soggetto agente possa essere scriminata, per la sussistenza della scriminante, occorre pur sempre, come già era in passato (legge n. 59 del 2006), che l'intrusione nell'abitazione sia avvenuta con violenza o minaccia (così testualmente il nuovo articolo 52, comma 4, del codice penale). Né, in senso contrario, potrebbe valorizzarsi l'avverbio «sempre» adoperato dal legislatore nell'articolo 52 del codice penale, dal momento che è comunque "rimasta in vita" l'ipotesi dell'eccesso colposo di cui all'articolo 55 del codice penale, laddove si prevede la non punibilità, ma per la sola ipotesi della salvaguardia della propria o altrui incolumità, in presenza di situazioni di minorata difesa ovvero di grave turbamento.
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 2 ottobre 2019 n. 40414