La fruizione della Cigs non autorizza le "ferie forzate" e non comunicate dal datore
Viene meno la programmazione individuale dei giorni non lavorati che consente il ristoro delle energie psico-fisiche del dipendente
La Cassazione conferma il reintegro delle giornate di riposo "obbligate", quale ristoro dei lavoratori che erano stati assoggettati a ferie forzate e non comunicate con il giusto preavviso ai singoli dipendenti da parte del datore di lavoro. Infatti, il presupposto dello smaltimento delle ferie residue per la collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria non consente al datore di lavoro di predisporlo a proprio piacimento.
Nel caso concreto il datore di lavoro aveva sia sostituito giorni di Cigs con giornate di ferie sia imposto in modalità oraria la fruizione di riposi ai lavoratori.
La Corte di cassazione con la sentenza n. 24977/2022 ha confermato la legittimità delle conformi decisioni di merito che hanno bocciato la predisposizione unilaterale - e non comunicata con preavviso ad personam - di un piano ferie giornaliere o orarie predisposto dal datore di lavoro a ridosso dell'avvio della Cigs o in sostituzione di essa.
In generale il datore ha diritto in base alle proprie esigenze aziendali di predisporre i periodi di fruizione delle ferie, ma non senza tener conto del corrispondente diritto del lavoratore a poterne fruire concretamente. Il che presuppone un lasso di tempo di preavviso, che non può essere rappresentato dalla comunicazione del piano alla rappresentanza sindacale bypassando la comunicazione individuale al singolo dipendente. E l'assenza di tale comunicazione non può essere superata affermando che ciò derivasse da una prassi aziendale, che nel caso concreto è tra l'altro rimasta indimostrata. Infatti, nella vicenda decisa, alcuni lavoratori avevano avuto contezza della sostituzione della Cigs con le ferie solo dalla lettura della busta paga.