Professione e Mercato

La Legge Delega e il principio di proporzionalità delle sanzioni penali ed amministrative

ESTRATTO di “Il principio di proporzionalità delle sanzioni penali ed amministrative e la possibilità per il Giudice tributario di disapplicare le norme interne contrastanti con i principi sovranazionali”, <b>TOP24 Diritto</b> - <b> <i>Guida Operativa - Tributario</i> </b>, aprile 2024

di Fabiola Del Torchio*

(Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – sez 1 n. 3530/2022 del 19.9.2022 Pres. Chindemi Rel. Colavolpe)

MASSIMA: PRINCIPIO UNIONALE DI PROPORZIONALITÀ DELLE SANZIONI - APPLICAZIONE CON EFFETTO DIRETTO NELL’AMBITO NAZIONALE – POTERE DEL GIUDICE DI DISAPPLICARE LA SANZIONE RITENUTA ECCESSIVA

Con la sentenza in rassegna i giudici di secondo grado della Lombardia hanno accolto le doglianze del contribuente in ordine alla misura delle sanzioni irrogate per errori nella compilazione del quadro RW, ritenendo ampiamente sproporzionata la sanzione pari ad oltre 200 mila euro (irrogata in applicazione del cumulo giuridico) a fronte di una giacenza bancaria media di circa 1 milione e 400 mila euro per gli anni dal 2009 al 2017.

Il collegio, richiamando la sentenza TTL C-533/16 della Corte di Giustizia, considerato che “il principio di proporzionalità delle sanzioni (di cui all’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali della UE) è un principio generale dell’ordinamento, in applicazione del principio del primato del diritto della UE, rispetto al diritto degli Stati membri, il quale impone al giudice l’obbligo di disapplicare una legislazione nazionale contraria al “principio di proporzionalità delle sanzioni”, consentendogli di irrogare una sanzione meno elevata, in funzione della gravità della violazione accertata” ha “rideterminato in complessivi 20.000,00 euro le sanzioni irrogate dall’Ufficio con i provvedimenti impugnati” (sentenza 3530/2022 punti 2.10, 2.11 e 2.12).

La decisione merita certamente alcune riflessioni legate all’efficacia dei principi comunitari sulla normativa interna, ed è estremamente attuale in vista della revisione del sistema sanzionatorio amministrativo e penale di prossima entrata in vigore (cfr. Atto 144 approvato in data 21.2.2024 dal Consiglio dei Ministri), secondo le indicazioni ed i criteri enunciati dalla Legge Delega 111/2023.

Un aspetto certamente fondamentale è dato dall’indicazione contenuta nell’articolo 20 della delega , che prevede la necessità di riformare il regime sanzionatorio interno per assicurarne la razionalizzazione e la semplificazione, e per renderlo più coerente con i principi espressi dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, tra cui, in particolare, quelli di predeterminazione e proporzionalità della sanzione alla gravità della condotta.

In generale, il principio di proporzionalità – già richiamato dall’attuale articolo 7 del D.Lgs 472/97 – sarà rafforzato dal novellato articolo 3 che, con il nuovo comma 3 bis , ribadisce che “la disciplina delle violazioni e sanzioni tributarie è improntata ai principi di proporzionalità e di offensività”.

Il richiamo della Legge Delega ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte Europea è di estrema importanza: la sanzione, secondo i principi comunitari, deve essere “effettiva”, “proporzionata” e “dissuasiva e la giurisprudenza della Corte UE afferma da oltre trent’anni la necessità che la sanzione non debba eccedere quanto necessario per il raggiungimento del suo scopo, tenendo conto della natura e della gravità dell’infrazione commessa ( tra le tante si ricordano le sentenze Ecotrade (C-96/07 e C-96/07) Ems Bulgaria Transport (C-284/11), Rēdlihs (C-263/11) ed Equoland (C-272/13) mentre, tra le più recenti, si richiamano le decisioni EN.SA. (C- 712/17) Grupa Warzywna Sp. (C-935/19) e NE (C-205/20).

Come già ricordato, la norma principale di riferimento, richiamata anche dai giudici lombardi, è l’articolo 49 della Carta, titolato “principi della legalità e della proporzionalità” che, al comma 3, espressamente e chiaramente prevede “le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato”.

Nonostante il riferimento testuale alle sanzioni penali collegate ad un reato, non v’è dubbio che le garanzie contenute nell’articolo 49 della Carta debbano essere applicate a tutte le sanzioni che abbiano - indipendentemente dal nomen iuris - un carattere “punitivo ed afflittivo, poiché, diversamente, se agli stati membri fosse concesso di classificare a loro discrezione una sanzione come amministrativa invece che penale ed evitare in tal modo l’applicabilità di disposizioni fondamentali, ciò si porrebbe in contrasto con gli obiettivi di tutela della comunità. Il principio è richiamato già dalla sentenza Engel (C-5100/71), nota anche per l’indicazione dei requisiti tipici della sanzione “punitiva, mentre con la sentenza Jussilia (C-73053/01) la Corte ha sottolineato la distinzione tra le sanzioni che mirano solo alla riparazione pecuniaria rispetto a quelle che perseguono uno scopo sia preventivo che punitivo; ancora, con la sentenza Grande Stevens ( C- 18640/10 e altri) si è attribuito particolare valore al grado di afflittività raggiunto dalla sanzione, sempre indipendentemente dalle qualificazioni proprie del diritto interno.

L’applicazione del principio di proporzionalità delle sanzioni anche al di fuori dei confini della responsabilità penale, è stata confermata anche dalla Corte Costituzionale con la recente sentenza 95/2022 relativa, nello specifico, alle sanzioni amministrative a carattere punitivo previste per chi commette atti contrari alla pubblica decenza.

Il principio può assumere portata generale, perché è la stessa Corte a ricordare che in tutte le ipotesi in cui l’ordinamento dispone che l’autore di un fatto subisca una sofferenza in termini di restrizione di un diritto (seppur diverso dalla libertà personale, la cui compressione in chiave sanzionatoria è riservata alla pena in senso stretto) è indispensabile che non venga manifestamente meno il rapporto di congruità tra detta restrizione e la gravità dell’illecito sanzionato, e di conseguenza pur nel rispetto dell’ampia discrezionalità che al legislatore compete nell’individuazione degli illeciti e nella scelta del relativo trattamento punitivo, “non può dubitarsi che il principio di proporzionalità della sanzione rispetto alla gravità dell’illecito sia applicabile anche alla generalità delle sanzioni amministrative” (in precedenza, Corte Costituzionale 112/2019) .... CONTINUA IN TOP24 DIRITTO - CLICCA QUI

_____

*A cura dell’Avv. Fabiola Del Torchio – Presidente CAT Milano, Vice Presidente Nazionale UNCAT

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©