Penale

La mancata indicazione nel menù della presenza di alimenti surgelati è tentata frode nell'esercizio del commercio

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Frode nell'esercizio del commercio – Tentativo – Configurabilità – Mancata indicazione nel menù della presenza di alimenti congelati - Sussistenza.
Il tentativo del delitto di frode nel commercio (art. 515 c.p.) è configurato e si verifica quando l'alienante compie atti idonei diretti in modo non equivoco a consegnare all'acquirente una cosa per un'altra, per origine, qualità o quantità diversa da quella pattuita o dichiarata: di conseguenza integra la fattispecie in oggetto anche il fatto di non indicare nella lista delle vivande che determinati prodotti sono congelati. (Nel caso di specie la Suprema Corte conferma la decisione del giudice di merito di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 515 c.p. e concorda nel ritenere che anche l'esposizione di immagini del prodotto offerto, in luogo della sua descrizione nel menù, sia idonea a configurare la condotta di tentata frode qualora non contenga l'indicazione de qua).
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 1 febbraio 2018 n. 4735

Frode nell'esercizio del commercio - Tentativo - Configurabilità - Disponibilità di alimenti surgelati nella cucina del ristorante - Sussistenza.
La detenzione di alimenti congelati o surgelati all'interno di un esercizio commerciale, senza che nella lista delle vivande sia indicata tale qualità, integra il reato di tentativo di frode in commercio, atteso che tale comportamento è univocamente rivelatore della volontà dell'esercente di consegnare ai clienti una cosa diversa da quella pattuita: sicché anche la mera disponibilità di alimenti surgelati, non indicati come tali nel menù, nella cucina di un ristorante, configura il tentativo di frode in commercio, indipendentemente dall'inizio di una concreta contrattazione con il singolo avventore.
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 10 agosto 2017 n. 39082

Frode nell'esercizio del commercio - Tentativo - Lista delle vivande di un ristorante - Configurabilità - Proposta contrattuale - Mancata indicazione nel menù della presenza di alimenti congelati - Frode nell'esercizio di commercio - Sussistenza.
Concretizza la fattispecie di delitto di frode in commercio anche il semplice fatto di non indicare nella lista delle vivande, posta sui tavoli di un ristorante che determinati prodotti sono congelati, in quanto l'esercizio di ristorazione ha l'obbligo di dichiarare la qualità della merce offerta ai consumatori: infatti, detta lista, consegnata agli avventori, equivale a una proposta contrattuale nei confronti dei clienti e manifesta l'intenzione del ristoratore di offrire i prodotti ivi indicati; di conseguenza la mancata specificazione della qualità del prodotto (naturale o congelato) integra la tentata frode nell'esercizio del commercio, perché la stessa proposta non veritiera costituisce un atto diretto in modo non equivoco a commettere il delitto di cui all'articolo 515 del codice penale.
Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 4 febbraio 2014 n. 5474

Frode nell'esercizio del commercio - Tentativo - Configurabilità - Fattispecie relativa alla presenza di prodotti alimentari congelati non indicati come tali nel menù - Condizioni - Inizio di pattuizione con il cliente.
La detenzione da parte di un ristoratore di alimenti congelati o surgelati, accompagnata dalla mancata indicazione nel menù di tale stato di conservazione, integra l'ipotesi del tentativo di frode in commercio ex articoli 56 e 515 Cp a condizione che vi sia un inizio di pattuizione con un cliente, cioè quando l'agente abbia instaurato un rapporto concreto e un inizio di trattativa con un acquirente determinato: più precisamente, quando la proposta contrattuale sia stata dall'esercente portata all'attenzione dell'avventore con l'effettiva consegna del menù dichiarante merce diversa da quella che, in caso di accettazione, sarebbe servita.
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 8 novembre 2002 n. 37569

Tentativo di frode nell'esercizio del commercio - Configurabilità - Offerta al pubblico o esposizione sui banchi di prodotti con etichetta recante la data di scadenza alterata o sostituita - Sussistenza.
Integra il tentativo del delitto di frode nel commercio l'ipotesi in cui prodotti alimentari scaduti e con etichetta alterata o sostituita vengano esposti sui banchi dell'esercizio commerciale, o siano comunque offerti al pubblico, in quanto la condotta posta in essere dall'esercente dell'attività commerciale è idonea a dimostrare che la sua intenzione sia quella di venderli agli eventuali acquirenti che si presentino, con conseguente configurabilità del tentativo di frode in commercio. Per contro ne deriva, osserva la Suprema corte, che la semplice detenzione all'interno del negozio o di un deposito di prodotti alimentari scaduti e con etichetta alterata o sostituita, senza che questi siano esposti o in qualche modo offerti al pubblico, non integra gli estremi del tentativo di frode in commercio, potendo esservi motivi diversi per simile accantonamento e non potendosi quindi desumere con certezza da tale detenzione la reale intenzione dell'agente.
•Corte di cassazione, sezioni Unite penali, sentenza 21 dicembre 2000 n. 28

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