La mediazione obbligatoria è condizione di procedibilità e durante lo svolgimento sono sospese le attività processuali
Illegittima la fissazione di un termine per il deposito delle memorie difensive contemporanemente a quello per il tentativo di accordo
Nei casi in cui la mediazione è prevista come obbligatoria il suo corretto espletamento costituisce condizione di procedibilità dell'azione civile e finché pende è preclusa qualsiasi attività processuale, ad eccezione degli eventuali provvedimenti cautelari e urgenti. Il giudice non può quindi anche se richiesto dalla parte assegnare un termine per depositare le memorie difensive.
Così la Corte di cassazione - con la sentenza n. 22038/2023 - ha accolto il ricorso della parte che si era vista respingere i motivi di appello. Il ricorrente aveva, infatti, impugnato la sentenza di primo grado lamentando il diniego della richiesta remissione in termini per il deposito delle memorie ex articolo 183, comma sesto, del Codice di procedura civile. Tra l'altro per un termine che era stato erroneamente concesso contestualmente a quello per lo spiegamento del tentativo di mediazione, in pendenza del quale ogni attività processuale avrebbe dovuto essere sospesa. Il giudice di secondo grado aveva proseguito con l'errore poiché respingendo l'appello aveva affermato che con la richiesta del difensore di concessione dei termini per la presentazione delle memorie in primo grado di fatto vi era stata rinuncia della parte attrice all'eccezione per la mancata sospensione di ogni attività processuale in pendenza della mediazione obbligatoria. E la stessa Corte di appello giudicava legittimo il diniego di rimessione in termini non avendo la parte dimostrato il ricorrere di una causa a lei non imputabile a giustificazione dell'omesso deposito
delle memorie.
Il ricorso per cassazione accolto
Il ricorrente in Cassazione ha invece correttamente sostenuto che al momento in cui il giudice dispone il previo esperimento del procedimento di mediazione egli non ha la possibilità di concedere i termini per depositare memorie in quanto la condizione di procedibilità della domanda - costituita dall'espletamento della mediazione obbligatoria - sospende per sua natura tutti i termini processuali e obbliga ad attenderne l'esito e dalla sua conclusione deriva la possibilità di avviare la causa.
La Riforma Cartabia
La Cassazione risolve il caso concreto con l'accoglimento del motivo e dettando un apposito principio di diritto che per quanto la causa si riferisse a epoca precedente l'entrata in vigore della novella Cartabia ben si attaglia anche all'attuale normativa applicabile
La Cassazione rileva che la mediazione obbligatoria rientra tra gli istituti deflattivi del contenzioso ed è ora potenziato dalla Riforma Cartabia, esattamente col Dlgs 149/2022.
La norma e il principio di diritto
La mediazione obbligatoria è stata prevista dal Legislatore con l'intento di promuovere il ricorso a procedure stragiudiziali per ridurre il numero di processi civili pendenti.
Ma, soprattutto, la Cassazione chiarisce che il tentativo obbligatorio di mediazione - disciplinato dal Dlgs 28/2010 e modificato col Dlgs 69/2013 - costituisce, per volontà legislativa e per interpretazione giurisprudenziale una condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La mediazione deve quindi essere espletata prima dell'esercizio dell'azione giudiziale. Per cui se la domanda giudiziale venga proposta in assenza del previo esperimento del procedimento di mediazione, il giudice deve rinviare l'udienza,assegnare alle parti un termine per consentire l'avvio del procedimento e fissare una nuova udienza per verificare che si sia avverata la condizione di procedibilità.
In conclusione all'accoglimento del ricorso la Cassazione civile precisa con intenti di uniformità interpretativa il seguente principio di diritto cui dovrà attenersi in primis il giudice del rinvio:"L'articolo 5, comma 3, del Dlgs 28/2010, dispone che lo svolgimento della mediazione da un lato non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti cautelari e urgenti, ma dall'altro vieta al giudice il prosieguo del giudizio in pendenza dei termini concessi per l'espletamento della procedura di mediazione, fino all'udienza di verifica dell'avveramento della condizione di procedibilità ".