Famiglia

La moglie del nonno ha diritto di mantenere rapporti con i nipoti

Ma non è necessario un regime di visite specifico, diverso da quello previsto per il marito

di Camilla Vitali

La moglie del nonno biologico è titolare di un proprio diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti anche se questo non si traduce necessariamente in un regime di visite specifico, diverso da quello previsto per il marito. Lo ha stabilito la Cassazione che, con l’ordinanza 9144 depositata il 19 maggio 2020, ha riconosciuto ai coniugi e ai conviventi degli ascendenti un autonomo diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.

Il caso
La vicenda origina dal ricorso promosso dal nonno paterno di due minori e da sua moglie. Il Tribunale per i minorenni aveva dichiarato il difetto di legittimazione attiva della signora «in quanto non avente un rapporto biologico con le minori», limitandosi a declinare il diritto di visita del solo nonno biologico; decisione confermata dalla Corte d’appello successivamente adita.

La Suprema corte
La Cassazione ha invece accolto il ricorso promosso dai nonni affermando che «il diritto degli ascendenti, azionabile anche in giudizio, di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dell’articolo 317-bis del Codice civile (...) non va riconosciuto ai soli soggetti legati al minore da un rapporto di parentela in linea retta ascendente, ma anche a ogni altra persona che affianchi il nonno biologico del minore, sia esso coniuge o convivente di fatto, e che si sia dimostrato idoneo a instaurare con il minore medesimo una relazione affettiva stabile, dalla quale quest’ultimo possa trarre un beneficio sul piano della formazione e del suo equilibrio psico-fisico» (Cassazione, 19780/2018).

Il giudizio è stato quindi riassunto presso la Corte territorale, che ha riconosciuto la legittimazione attiva della signora, disponendo che la stessa potesse incontrare le minori secondo le modalità di frequentazione previste per il marito.

Il ricorso bis
Contro questo decreto hanno proposto ricorso per Cassazione i nonni lamentando, fra le altre cose, che l’autonomia del diritto a mantenere un rapporto affettivo con le minori avrebbe dovuto imporre un regime specifico di visite indipendentemente da quanto previsto per il coniuge.

La Cassazione: sì al diritto autonomo
La Suprema corte ha quindi chiarito, con l’ordinanza 9144/2020, che il provvedimento impugnato «pur avendo riconosciuto l’esigenza di una disciplina unitaria delle modalità di frequentazione per il nonno paterno e il coniuge, non ha affatto inteso escludere l’autonomia dei rispettivi diritti, né, in linea di principio, la possibilità di un trattamento differenziato», rigettando conseguentemente il ricorso.

In altre parole, il riconoscimento di un diritto autonomo, qui confermato - e il cui esercizio è subordinato «alla valutazione del giudice in ordine alla capacità dell’istante di (...) contribuire alla realizzazione di un progetto educativo e formativo volto ad assicurare un sano ed equilibrato sviluppo della personalità del minore» - non implica necessariamente una differenza di regime: nel caso in esame l’estensione anche alla moglie delle modalità stabilite per il nonno biologico si fonda infatti su ragioni di buon senso poiché essi costituiscono un unico nucleo familiare, abitualmente identificato dalle minori come il “nucleo familiare paterno”.

Si conferma quindi un autonomo rilievo a quelle relazioni affettive significative per il minore ancorché non fondate sul legame di sangue.


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