La morte dell’imputato estingue il rapporto processuale e preclude qualunque pronuncia nel merito
Impugnazioni - Ricorso per cassazione - Morte dell’imputato - Cessazione del rapporto processuale - Conseguenze.
La morte del ricorrente prima della decisione del ricorso determina l’inesistenza giuridica di ogni eventuale provvedimento. Il venir meno del soggetto processuale nei cui confronti il provvedimento è destinato a produrre effetti determina infatti la dissoluzione del rapporto, che impedisce ogni altro tipo di provvedimento, il quale necessiterebbe pur sempre della previa utilizzazione...
Non necessario il consenso al prelievo ematico ai fini dell’accertamento del reato di guida in stato d’ebbrezza
a cura della Redazione Diritto
Società unipersonali e responsabilità 231: le condizioni per evitare il rischio della duplicazione della sanzione
a cura della redazione Diritto
Non provvedere al mantenimento del figlio minore è reato anche se il genitore collocatario ha un tenore di vita elevato
a cura della Redazione Diritto
Responsabilità del custode ex art. 2051 cod. civ per concausa dell’evento pregiudizievole
a cura della Redazione Diritto