La nomina dell’avvocato di fiducia per la fase di cognizione non vale per la fase esecutiva
La Cassazione ricorda che se non risulta la nomina specifica, la stessa non è efficace, salva la deroga prevista dall’articolo 656, comma 5, Cpp
La nomina del difensore di fiducia per il giudizio di cognizione non è efficace anche per la fase esecutiva, salva la deroga prevista dall’articolo 656, comma 5, c.p.p. È quanto rammenta la prima sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 43933/2023, dichiarando inammissibile il ricorso di un imputato che si era visto revocare dalla Corte d’Appello di Venezia, il beneficio della pena sospesa concesso dal Gup del tribunale di Padova.
La vicenda
L’imputato, tramite il proprio avvocato, adiva...