La notifica degli atti tributari, effettuata mediante pec non iscritta nei pubblici registri, è inesistente e non suscettibile di sanatoria
Nota a sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, sezione 17, n. 6507/2022
Il vizio della notifica di una cartella di pagamento inviata attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata non ufficiale comporta una nullità insanabile, essendo minata la certezza circa la sua provenienza, a fronte dell'oggettiva impossibilità di riferire quell'indirizzo all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, e non essendo lo stesso rintracciabile in alcun pubblico elenco ufficiale, conseguendone la sua inesistenza e impossibilità di operare la sanatoria ex art. 156 c.p.c.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, sezione 17, con Sentenza 6507/2022 depositata in data 30/12/2022 (Presidente: Pannullo; Relatore: Mercurio), ha statuito che "è inesistente la notificazione della cartella di pagamento proveniente da un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante in nessuno dei pubblici elenchi previsti per legge.
In base all' art. 3-bis, L. n. 53 del 1994 , la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In particolare, l'art. 16-ter del DL n. 179/2012 ha previsto che, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, si intendono per pubblici elenchi i tre registri: IPA, REGINDE e INI-PEC.
Nel caso di specie la notifica proveniva dall'indirizzo "notifica.acc.lazio@pec.agenziariscossione.gov.it" non risultante, a nome di "Agenzia delle Entrate – riscossione" in nessuno dei citati registri. L'indirizzo da cui è giunta la cartella impugnata non è oggettivamente e con certezza riferibile all'Agenzia delle Entrate Riscossione, non risultando nell'elenco del Reginde (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici gestito dal Ministero della Giustizia), né nella pagina ufficiale del sito internet dell'Agenzia Entrate Riscossione, né tantomeno nella pagina della CCIAA (Camera di Commercio di Roma)."
Il Collegio ribadisce che "il Legislatore ha sancito la necessità che l'attività di notifica avvenga mediante l'utilizzo di indirizzi di posta elettronica risultanti dai pubblici elenchi, al fine di assicurare la necessaria certezza sulla provenienza e sulla destinazione dell'atto da notificare e ciò non può valere soltanto rispetto alla parte contribuente.
Dunque, nel caso in esame, non può reputarsi valida la notifica effettuata dall'Ufficio avvalendosi di indirizzi non ufficiali, poiché ciò non consente assoluta certezza della provenienza dell'atto impugnato, atta a comprovare l'affidabilità giuridica del contenuto dello stesso, profili che devono invece essere entrambi garantiti, a salvaguardia della pienezza del diritto di difesa del contribuente. Ne consegue l'inesistenza giuridica della consegna informatica dell'atto tributario proveniente da indirizzo formalmente non opponibile al contribuente."
I Giudici, richiamando recenti pronunce di merito (ex multis CTR Lazio 3514/2022; CTR Lazio 915/2022), confermano il principio con cui è stato chiarito che la mancata dimostrazione dell'inserimento della casella di posta elettronica erariale nei registri pubblici rende la notifica della cartella originariamente impugnata inesistente e, come tale, non suscettibile di sanatoria.
La sentenza in commento conferma l'orientamento di merito che ribadisce come in tema di notificazioni telematiche effettuate dalla pubblica amministrazione, ai fini della legittimità dell'atto in esse contenuto, sia fondamentale che le stesse provengano da uno degli indirizzi PEC dell'agente della riscossione risultanti da pubblici elenchi consultabili dai contribuenti. In caso contrario, e quindi, in caso di invio dell'atto da un diverso indirizzo PEC, la notifica è da considerarsi inesistente.
All'inesistenza della notifica consegue l'impossibilità di operare la sanatoria, ed è pertanto da escludersi qualsiasi effetto per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.
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*Dott. Antonio Colella, Legal & Tax Advisor - Studio Legale Colella. Assegnista di ricerca in Diritto Tributario presso l'Università della Campania Luigi Vanvitelli.