La notifica a mezzo Pec non si perfeziona con l’avviso di “casella piena”
Le Sezioni unite, sentenza n. 28452 depositata oggi, sciolgono i dubbi per il regime antecedente la riforma Cartabia privilegiando una soluzione in continuità con la nuova normativa
Non può considerarsi perfezionata la notifica via Pec in presenza di un avviso di mancata consegna al destinatario per “casella piena”. Il notificante dovrà dunque riattivare il procedimento nelle forme ordinarie. Le Sezioni unite, sentenza n. 28452 depositata oggi, prendono posizione su una questione che negli anni ha visto orientamenti non univoci e lo fanno, con riguardo al regime antecedente la riforma Cartabia, privilegiando una lettura in continuità con la nuova norma che, scrive la Corte, getta “una luce retrospettiva” favorendo una “interpretazione evolutiva”.
Secondo un diverso orientamento, invece, la notifica era comunque da ritenersi perfezionata per essere la “saturazione della capienza … un evento imputabile al destinatario, per l’inadeguata gestione dello spazio per l’archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi” (così Cass. n. 3164/2020).
Con la decisione odierna viene dunque affermato il principio di diritto per cui, nel regime antecedente al Dlgs n. 149 del 2022, la notificazione a mezzo PEC eseguita dall’avvocato (ai sensi dell’art. 3-bis della legge n. 53 del 1994) non si perfeziona nel caso in cui il sistema generi un avviso di mancata consegna, anche per causa imputabile al destinatario (come nell’ipotesi di saturazione della casella di PEC con messaggio di errore dalla dicitura “casella piena”), ma soltanto se sia generata la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. “RdAC”). Ne consegue, continua la Corte, che il notificante, ove debba evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, sarà tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo così beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della originaria notificazione inviata a mezzo PEC.
La “RdAC” (art. 6 del Dpr n. 68/2005), infatti, dà al mittente la “prova che il suo messaggio di posta elettronica certificata è effettivamente pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario e certifica il momento della consegna tramite un testo, leggibile dal mittente, contenente i dati di certificazione.
Le S.U., nella complessa sentenza di 31 pagine, ripercorrono l’intera disciplina per giungere alla soluzione appena richiamata. Ma tengono a precisare che tale approdo “rinviene ulteriore e significativo conforto dalla disciplina recata dalla riforma del processo civile del 2022” che ha introdotto l’obbligatorietà della notifica a mezzo PEC da parte dell’avvocato. In questo senso, l’art. 3-ter della legge n. 53/1994, inserito dall’art. 12, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 149/2022, disciplina gli effetti della notificazione a mezzo PEC non andata a buon fine. Il comma 2 prevede, infatti, che: quando per causa imputabile al destinatario la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato non è possibile o non ha esito positivo: a) se il destinatario è un’impresa o un professionista iscritto nell’indice INI-PEC l’avvocato esegue la notificazione mediante inserimento a spese del richiedente nell’area web riservata (la notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo); b) se il destinatario è una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale, l’avvocato esegue la notificazione con le modalità ordinarie”. Il successivo comma 3 regola, poi, il caso di notificazione impossibile o con esito negativo “per causa non imputabile al destinatario”, disponendo che venga eseguita “con le modalità ordinarie”.
La Cassazione ricorda che l’efficacia di tali disposizioni è stata sospesa, dapprima, sino al 31 dicembre 2023 e, poi, sino al 31 dicembre 2024. Tuttavia, prosegue la Corte, la norma ha anche precisato che: fino a quella data, quando la notificazione non è possibile o non ha esito positivo, è eseguita con le modalità ordinarie e si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione della notificazione dallo stesso inviata mediante posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato. Il differimento è dovuto alla mancanza del luogo di “messa a disposizione” della notifica (vale a dire l’area web).
Infine, anche secondo l’art. 3-ter, la mancata notifica per causa imputabile al destinatario che sia persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale si esegue con modalità ordinarie. Si è così operato uno scostamento rispetto alla delega (che prevedeva esclusivamente l’inserimento dell’area web) “in considerazione della particolare delicatezza del procedimento notificatorio, che deve tendere ad assicurare quanto più possibile che il destinatario abbia effettiva conoscenza dell’atto”. È l’esigenza di garantire il diritto di difesa, conclude la sentenza, che spinge per la “mancanza di equivalenza fra oneri di tenuta PEC e perfezionamento o meno della notifica”; il perfezionamento richiede dunque “un quid pluris rispetto al mero evento della mancata consegna del messaggio di PEC e dei relativi allegati, anche se dovuta a causa imputabile al destinatario”.