Rassegne di Giurisprudenza

La partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società

a cura della redazione di PlusPlus24 Diritto

Società - Tipi - Natura giuridica - Partecipazione pubblica - Regime privatistico - Applicabilità - Limiti - Fattispecie relativa a stipulazione di contratto di lavoro a progetto.
La partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società, che resta quindi assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica (Nel caso di specie, rigettando il ricorso, la Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con cui parte ricorrente aveva lamentato, in ragione della propria natura giuridica, l'illegittima costituzione di un rapporto di lavoro subordinato "inter partes"; infatti, osserva il giudice di legittimità, l'invocata disposizione di cui all'art. 19, del D.Lgs. n. 175 del 2016, la quale estende alle società a controllo pubblico i criteri stabiliti in tema di reclutamento del personale dettati dall'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, non poteva trovare applicazione rispetto al contratto in esame concluso in epoca anteriore all'entrata in vigore della disposizione suddetta e quindi in un contesto normativo che non prevedeva per le società partecipate limiti in tema di reclutamento del personale). Corte di Cassazione, civ., sez. L, Ordinanza del 17 agosto 2021, n. 23050

Appalto (contratto di) - Tipi di appalto - In genere appalto cd. 'in house' - Autonomia dei rapporti tra soggetto pubblico e società partecipata - Conseguenze - Rapporti di lavoro - Regime privatistico - Applicabilità.
La sussistenza di un contratto di appalto cd. "in house" non comporta di per sé l'unicità di titolarità dell'organizzazione produttiva comune alla società-organismo di diritto pubblico e società da essa partecipata al cento per cento, in quanto il rapporto tra i due enti resta di assoluta autonomia; ne deriva che le vicende dei rapporti di lavoro del personale delle società cd."in house providing" sono regolate secondo la disciplina del lavoro privato e a tale regolamentazione deve aversi riguardo per valutare sia gli aspetti funzionali ed estintivi che quelli genetici degli stessi.
Corte di Cassazione, sez. L, civ., sentenza 22 marzo 2018 n. 7222

Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - In genere società partecipata da ente pubblico - Provvedimenti di nomina di amministratori - Impugnazione - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
La società per azioni con partecipazione pubblica non muta la sua natura di soggetto di diritto privato, poiché all'ente pubblico non è consentito incidere unilateralmente sullo svolgimento del rapporto medesimo e sull'attività della società mediante l'esercizio di poteri autoritativi, potendo esso avvalersi solo degli strumenti previsti dal diritto societario, da esercitare a mezzo dei membri di nomina pubblica presenti negli organi della società, sicché sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative alla nomina degli amministratori, in quanto espressione di atti compiuti "uti socius" e non "iure imperii". (Nella specie, era contestata la conformità allo statuto sociale della nomina temporanea, da parte del presidente della giunta regionale, del presidente del consiglio di amministrazione di una società a capitale interamente pubblico).
Corte di Cassazione, sez. U, civ., ordinanza 14 settembre 2017 n. 21299