La pensione di inabilità è astrattamente pignorabile
La pensione di inabilità, avendo carattere previdenziale, è astrattamente pignorabile, purché non inferiore ai limiti previsti dalla legge per garantire la sopravvivenza del beneficiario. Non sono pignorabili, invece, rientrando tra le prestazioni assistenziali, né la pensione prevista per l'invalidità totale né l'indennità di accompagnamento. Lo puntualizza il Tribunale di Padova, con ordinanza del 14 gennaio 2016. Muove il processo, la decisione di una donna di chiedere il pignoramento dei trattamenti pensionistici (una pensione d'inabilità, una per ciechi assoluti, ed un'indennità di accompagnamento) fruiti da un suo inquilino. L'intento? Recuperare i circa 5 mila euro, che l'uomo le doveva per canoni di locazione non pagati. Il debitore, però, si oppone, e il giudice sospende la procedura esecutiva: i sussidi aventi finalità assistenziali, scrive, sono impignorabili ai sensi dell'art. 545, comma 2, c.p.c.
Pignorabilità ammessa, marca il giudice, solo a tutela di crediti alimentari e non per il soddisfo, come nella fattispecie, di canoni insoluti. Ma la signora non concorda e propone reclamo. I trattamenti percepiti dall'Inps – puntualizza il legale della signora – andavano, più correttamente, ricondotti tra quelle pensioni che, ex art. 545, comma 7, c.p.c., sono pignorabili, salvi i limiti previsti per garantire al fruitore il minimo per vivere. Il debitore, così, porta il caso in Tribunale. Le pensioni percepite, precisa, non sarebbero pensioni in senso tecnico, e comunque non sarebbero trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria, derivando “non da un rapporto di assicurazione sociale, bensì da rendite aventi natura assistenziale, erogate con la stessa decorrenza temporale dei trattamenti pensionistici”.
Esse, quindi, sarebbero qualificabili come “provvidenze economiche” di cui beneficiano talune categorie di disabili. Chiamato a pronunciarsi, il Collegio padovano – prima di esprimersi circa la pignorabilità delle erogazioni – distingue i trattamenti pensionistici di tipo previdenziale (cui riconduce la pensione di inabilità) da quelli di tipo assistenziale (pensione per ciechi assoluti e indennità di accompagnamento). Ebbene, conclude il Tribunale, la pignorabilità è esclusa a priori, dall'art. 545, comma 2, c.p.c., solo per i sussidi assistenziali, poiché tesi a garantire il minimo vitale e “reintegrare essenziali espressioni di vita menomate dalla malattia”. Diversamente, la pensione di inabilità va ricompresa tra le pensioni, a carattere previdenziale, di vecchiaia, invalidità e ai superstiti, astrattamente pignorabili – come statuito dalla Corte Costituzionale n. 506/02 – nei limiti indicati dall'art. 545, comma 7, c.p.c..
Disposto per il quale, le “somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà”. Nulla, allora, poteva pignorarsi all'inquilino: non la pensione di inabilità poiché inferiore alle soglie minime di sopravvivenza (importo dell'assegno sociale, aumentato della metà) e non quella per invalidità civile totale con annessa indennità di accompagnamento, siccome entrambe a carattere assistenziale.
Tribunale di Padova - Ordinanza 14 gennaio 2016