Penale

La prescrizione blocca la confisca del mezzo del reato

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di Patrizia Maciocchi


In caso di prescrizione del reato non si può confiscare il furgone utilizzato e “modificato” proprio allo scopo di mettere in atto il traffico illecito di rifiuti contestato. La misura può scattare, infatti, solo in caso di condanna o nell'ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti. La Cassazione precisa che la confisca del mezzo utilizzato per commettere il reato è cosa diversa dal prezzo e dal profitto del “crimine” la cui confisca può essere disposta anche quanto questo è estinto per prescrizione. Né si può applicare retroattivamente - pena la violazione del Codice penale e della Cedu - l'articolo 260, comma 4 bis del Dlgs 152/2016 sulla confisca obbligatoria dei mezzi, introdotto solo con la legge 68 del 2015 che ha riformato i reati ambientali, inasprendo le pene a rafforzando le misure di prevenzione. I giudici precisano che l'articolo 260 comma 4-bis del Dlgs 152/2006 che, in virtù della modifica, prevede la confisca obbligatoria dei mezzi utilizzati per commettere il reato salvo che appartengano a terzi, non si può applicare per il principio di irretroattività della legge penale e in virtù dell'articolo 7 della cedu sul giusto processo e anche perché non disciplina espressamente l'ipotesi della prescrizione. La Cassazione accoglie così il ricorso e ordina la restituzione del furgone modificato per adibirlo a servizi di espurgo.

Corte di cassazione – Sezione III – Sentenza 28 febbraio 2018 n.9070

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