Comunitario e Internazionale

La procedura per la denuncia di violazione del diritto UE dinanzi alla Commissione Europea

Procedimento di denuncia alla Commissione Europea per la violazione del diritto dell'UE e richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte Europea di Giustizia ex art. 267 TFUE

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di Luciano Iannantuoni*

Ruolo della Commissione Europea

Innanzitutto la Commissione europea è una delle principali istituzioni dell'Unione europea, infatti oltre a rappresentare l'organo esecutivo, è anche il promotore dell'iter legislativo.
Per quanto concerne la sua composizione, essa è composta da un membro delegato per ogni Stato membro dell'Ue, chiamato "commissario", che, una volta designato opera nella massima indipendenza rispetto al Governo che rappresenta.

Inoltre, le sue funzioni sono imprescindibilmente legate a quelle del Parlamento e del Consiglio europeo: infatti, la Commissione ha il compito di proporre le iniziative legislative e l'adozione degli atti Ue, ed è, in aggiunta, responsabile dell'attuazione delle decisioni politiche, nonché della gestione dei suoi fondi economici, il tutto sotto la vigilanza degli altri organi dell'Unione europea.

I suoi principali compiti sono: proporre le leggi al Parlamento europeo, il quale le può accettare o rimandare indietro; gestire le politiche dell'Unione stabilendo le priorità; assegnare i finanziamenti agli Stati membri e ne controlla l'utilizzo e la destinazione; assicura il rispetto della legislazione dell'Ue (insieme alla Corte di giustizia dell'Unione europea); rappresentare l'Ue sulla scena internazionale salvaguardandone gli interessi e quindi negoziare gli accordi internazionali.

Per ultimo, ma non meno importante, essa ha il potere di sanzionare gli stati membri che non adempiono obblighi stabiliti e per i ritardi nell'approvazione delle leggi in recepimento delle direttive comunitarie.

Primato del Diritto dell'Unione Europea

Prima di entrare nel merito di detta procedura, è doveroso ricordare alcuni principi cardine del diritto dell' Unione Europea, quali il principio di supremazia del diritto dell'UE, la sua diretta applicabilità all'interno dell'ordinamento dei singoli stati membri, nonché il principio di leale collaborazione fra UE e stati membri.

In primo luogo, il primato del Diritto Ue ha fondamento di natura giurisprudenziale, in particolare nella storica sentenza Costa c. ENEL (1964), con cui la Corte di giustizia dell'Unione europea dichiarò la prevalenza del diritto comunitario sul diritto interno. Pertanto, la portata di detto principio è assoluta e ha quindi efficacia nei confronti di qualsiasi atto normativo nazionale.

Inoltre, per quanto concerne il principio dell'efficacia diretta delle norme comunitarie esso garantisce l'applicabilità e l'efficacia delle diritto UE negli stati membri.
Detto principio trova invece fondamento nella sentenza della CGUE Van Gend en Loos, la quale ha affermato che il diritto comunitario, non solo impone obblighi agli stati, ma attribuisce anche diritti ai singoli, persone fisiche o persone giuridiche. Pertanto detti soggetti potranno avvalersi di tal diritti e quindi invocare a loro tutela le norme di diritto comunitario, sia dinanzi alle giurisdizioni nazionali che a quelle comunitarie.

Infine, vige altresì il principio di leale collaborazione tra Unione Europea e Stati membri ed è disciplinato dall' art. 4 paragrafo 3 del Trattato sull'Unione Europea (TUE) , il quale stabilisce:" In virtù del principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati. Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione. Gli Stati membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione". Di conseguenza, vige l'obbligo per gli stati membri e delle rispettive autorità giudiziarie ed amministrative di adottare tutte le misure necessarie volte a garantire la portata e l'efficacia del diritto comunitario.

Procedimento di denuncia alla Commissione Europea per la violazione del diritto dell'UE e richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte Europea di Giustizia ex art. 267 TFUE.

In base a detti principi sanciti dall' Unione Europea, in caso di violazione da parte delle autorità giudiziarie o amministrative dei singoli stati membri di quanto stabilito dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea (o Carta di Nizza), è possibile instaurare parallelamente i seguenti procedimenti: il procedimento di denuncia presso la Commissione Europea e il procedimento di rinvio pregiudiziale alla Corte Europea di Giustizia disciplinato ex art. 267 del TFUE .

Relativamente alla denuncia, essa può essere, ad esempio, effettuata in risposta alla violazione dell'art. 47 paragrafo 2 (Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale) di detta Carta, il quale stabilisce: "Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare".

Al fine di instaurare detto procedimento di denuncia è necessario indicare, attraverso apposita memoria (breve), quali sono i provvedimenti nazionali che, ad avviso del denunciante, abbiano violato il diritto dell'UE, specificando quale norma UE sia stata infranta.

A questo punto la Commissione potrà decidere di registrare ed istruire tale segnalazione come denuncia formale di violazione del diritto dell' Unione Europea da parte della Repubblica Italiana per il mezzo di suo organismo giudiziario. E' possibile, inoltre, rendere edotta l'autorità, emanante il provvedimento lesivo, di detta segnalazione, al fine di incoraggiarla a sospenderne gli effetti, nonché ad effettuare rinvio pregiudiziale della causa (ex art. 267 del TFUE) presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Tale seconda procedura può essere effettuata previa richiesta effettuata da parte dell'autorità emanante il provvedimento lesivo. Una volta esaminata la segnalazione, la Commissione potrà decidere di archiviare la causa, oppure avviare l'attività istruttoria. Al termine di detta istruttoria, verrà aperto un cd. procedimento di pre-infrazione, oppure di infrazione delle norme Ue contro lo stato membro, attraverso invio di messa in mora e successivo parere motivato.

Lo scopo pratico di detto strumento di denuncia è quello di rendere l' autorità, che ha emanato il provvedimento e presso la quale pende il relativo processo, più attenta all' applicazione del diritto UE, in quanto monitorata dalla Commissione Europea stessa.
Nel caso in cui si determinasse l'avvenuta infrazione della normativa UE, a seconda della serietà della violazione, potrà ingenerarsi autonomo diritto al risarcimento del danno da far valere contro il relativo stato membro.

Mentre, per quanto concerne la richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, essa deve essere necessariamente effettuata parallelamente (a scopo pratico) al sopra enunciato procedimento di denuncia e dinanzi all' autorità nazionale (Tribunale, Corte di Appello ecc..), presso la quale è stato instaurato il relativo processo. Una volta effettuata detta istanza, l'autorità nazionale potrà decidere se aderirvi o meno. Nel caso in cui optasse ai fini di procedere a tale rinvio, l'autorità potrà effettuarlo, a sua discrezione, all'inizio oppure in una fase intermedia o finale della causa.

Ai fini dell'espletamento di detto rinvio, verrà applicata la seguente procedura:
• L'autorità nazionale (Tribunale, Corte di Appello, Tar ecc..) rinvierà il fascicolo della causa presso la Corte di Giustizia, unitamente ad un'ordinanza con la quale descrive i fatti e pone questioni su come risolvere la controversia.
• Successivamente, la cancelleria della Corte di Giustizia inviterà le parti a presentare una memoria scritta al fine di perorare le rispettive posizioni. Tale memoria e la lingua che regola tale procedimento saranno in italiano.
• In seguito, la Corte, qualora lo ritenga opportuno, potrà decidere di fissare apposita udienza che si terrà presso la sede di Lussemburgo. Le parti anche in tale sede saranno autorizzate ad utilizzare l'italiano.
• All'esito di detto procedimento, la Corte potrà dichiarare le domande proposte dall'autorità nazionale ammissibili o meno. Le risposte della Corte di Giustizia sono vincolanti per ogni autorità nazionale, giudiziaria o amministrativa, situata all'interno dell' Unione Europea.
• Infine, la causa verrà nuovamente rinviata alla relativa autorità nazionale, la quale risolverà il caso nel merito conformemente a quanto disposto dalla sopra citata Corte di Giustizia.
• La durata di detta procedura presso la Corte di Giustizia, dal momento del rinvio della sentenza è di circa 1 anno e qualche mese.

Tali procedimenti paralleli costituiscono uno strumento utile al fine di far fronte alle violazioni dei diritti sanciti dall' Unione europea da parte delle autorità giudiziarie o amministrative nazionali.

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*A cura dell' Avv. Prof. Luciano Iannantuoni, Studio Legale Iannantuoni- Cerruti&Associati

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