Civile

La remissione del debito dribbla l’imposta

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di Fabrizio Cancelliere e Gabriele Ferlito

Costituisce donazione diretta l’atto a titolo gratuito effettuato con spirito di liberalità e che comporta un’attribuzione patrimoniale a favore del donatario. Tale attribuzione patrimoniale può avvenire anche per il tramite della remissione di un debito sorto in precedenza tra le parti per effetto di una compravendita immobiliare. In tali casi, non trova applicazione l’imposta di donazione in virtù del collegamento negoziale con la precedente compravendita immobiliare che ha scontato l’imposta di registro proporzionale oppure l’Iva. Sono le conclusioni cui è giunta la Ctr Lombardia 2431/24/2017 del 31 maggio scorso (presidente e relatore Ceccherini).

La vicenda origina dall’emissione di avvisi di liquidazione da parte dell’agenzia delle Entrate, con i quali veniva contestata la tassazione operata dal notaio in relazione a due atti di donazione. Si trattava appunto di atti con cui il genitore donava al figlio una determinata somma, attraverso la remissione di un corrispondente debito derivante da una precedente compravendita immobiliare intervenuta tra le stesse parti. Secondo l’ufficio avrebbe dovuto applicarsi l’imposta di registro nella misura dello 0,50%, prevista dall’articolo 6 della Tariffa allegata al Dpr 131/1986 per le cessioni di crediti, le compensazioni e le remissioni di debiti.

Il notaio impugna gli avvisi di liquidazione, deducendo che la remissione di debito è un negozio unilaterale, non soggetto ad alcuna forma, mentre la donazione è un contratto che deve essere stipulato nella forma di atto pubblico. Di conseguenza i contratti in questione dovevano essere tassati secondo le disposizioni del Dlgs 346/1990 in tema di imposta di successione e donazione.

La Ctr accoglie la tesi del notaio, precisando anzitutto che nel caso di specie si è in presenza di atti di donazione diretta, in quanto redatti in forma solenne e contenenti esclusivamente la donazione, così espressamente qualificata, attraverso la remissione di debiti preesistenti di uguale importo. Pertanto, deve trovare applicazione la disciplina recata dal Dlgs 346/1990.

Per quanto riguarda lo specifico regime di tassazione di tali atti, secondo la Ctr il riferimento è l’articolo 1, comma 4-bis, del Dlgs 346/1990. Questa disposizione prevede che l’imposta di donazione non si applica nei casi di donazioni o altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari, oppure il trasferimento di aziende, qualora per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale o dell’imposta sul valore aggiunto. Si tratta di una norma agevolativa per i contribuenti, la cui funzione è quella di evitare il cumulo dell’imposta di registro e di quella di donazione nei casi indicati.

Nel caso in esame, l’imposta di registro era già stata applicata alla precedente compravendita immobiliare, pertanto l’applicazione dell’imposta anche alle successive remissioni di debito, per il loro collegamento negoziale alle compravendite, comporterebbe il cumulo dei due tributi, dunque proprio quella duplicazione di imposta che la norma intende evitare.

Su queste basi, gli avvisi di liquidazione sono stati annullati e l’agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese di lite.

Ctr Lombardia, sentenza 2431/24/2017

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