Civile

La responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia e l'accertamento del nesso causale

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Responsabilità extracontrattuale - Cose in custodia (art. 2051 cod. civ.) - Omessa o insufficiente segnaletica in prossimità di incrocio - Responsabilità dell'ente proprietario della strada per conseguente sinistro - Nesso di causalità tra l'omissione e il sinistro - Insussistenza.
In tema di responsabilità extracontrattuale e di richiesta di risarcimento danni all'amministrazione comunale per i danni provocati da un sinistro stradale avvenuto in corrispondenza di un incrocio privo di segnaletica stradale, non può attribuirsi a quest'ultimo un ruolo causale per il solo fatto che l'incidente si sia in esso verificato; in questo caso infatti la cosa in custodia rappresenta mero teatro dell'evento, mentre la serie causale determinativa dell'incidente trae origine dal comportamento dei soggetti coinvolti nello scontro e in esso interamente si esaurisce. Può eventualmente configurarsi una responsabilità dell'ente per colpa ove il danneggiato dimostri una situazione di pericolo non percepibile dall'utente della strada usando la normale diligenza e non rimediabile con l'osservanza delle regole della circolazione stradale.
•Corte di cassazione, sezione III civile, ordinanza 13 febbraio 2019 n. 4161

Responsabilità extracontrattuale - Cose in custodia - Presupposti - Fattispecie - Investimento di pedone cagionato da un ciclista rimasto ignoto in un'area pedonale - Nesso causale tra cosa in custodia e danno - Insussistenza.
La responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. è configurabile, nel concorso degli altri presupposti, in presenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso. Perché un tale nesso possa affermarsi è necessario che la cosa si inserisca, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta all'evento e non rappresenti mera circostanza esterna o neutra o elemento passivo di una serie causale che si esaurisce all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori. Nel caso in esame, relativo a uno scontro tra un pedone e un ciclista all'interno di un'area pedonale, è stata esclusa la responsabilità dell'ente non essendo stato accertato un nesso causale tra l'evento e una condotta omissiva dell'ente, non tenuto a un controllo continuo e perenne dell'area destinata ai pedoni.
•Corte di cassazione, sezione III civile, ordinanza 13 febbraio 2019 n. 4160

Responsabilità civile - Amministrazione pubblica - Opere pubbliche - Strade strada aperta al pubblico transito - Responsabilità dell'ente proprietario ex art. 2051 c.c. - Condizioni - Rilevanza della condotta della vittima - Limiti - Fattispecie.
L'ente proprietario di una strada si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanente connesse alla struttura e alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, fermo restando che su tale responsabilità può influire la condotta della vittima, la quale, però, assume efficacia causale esclusiva soltanto ove sia qualificabile come abnorme, cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto, potendo, in caso contrario, rilevare ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto la condotta della danneggiata connotata da peculiare imprudenza e, conseguentemente, integrante caso fortuito idoneo a elidere il nesso di causalità tra cosa e danno, in quanto, a fronte di una situazione della cosa obiettivamente pericolosa, ossia un selciato che costituiva un canale di scolo delle acque dal fondo irregolare e con doppia inclinazione, non aveva utilizzato le cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, che consentivano anche agevoli percorsi alternativi).
•Corte di cassazione, sezione III civile, ordinanza 1° febbraio 2018 n. 2481

Responsabilità civile - Amministrazione pubblica - Opere pubbliche - Strade strada aperta al pubblico transito - Responsabilità dell'ente proprietario ex art. 2051 c.c. - Condizioni - Rilevanza della condotta della vittima - Limiti - Fattispecie.
L'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde, ai sensi dell'articolo 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino a interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso.
•Corte di cassazione, sezione VI civile, ordinanza 26 settembre 2017 n. 22419

Responsabilità civile - Danni cagionati da cosa in custodia - Risarcimento del danno - Onere probatorio del danneggiato - Oggetto - Prova liberatoria - Caso fortuito - Fattispecie.
In tema di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito (oltre che dell'esistenza del rapporto di custodia), e solo dopo che egli abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità (Nel caso di specie, trattasi di azione di risarcimento dei danni subiti da una passante a seguito di una caduta occorsale in un parco e dovuta ad inciampo in un cordolo lasciato in luogo dagli operai addetti all'esecuzione di lavori stradali).
•Corte di cassazione, sezione III civile, sentenza 5 febbraio 2013 n. 2660

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