La responsabilità degli enti in materia antinfortunistica: la Cassazione si pronuncia sul requisito dell'interesse e/o vantaggio
Nota a sentenza: Corte di Cassazione, Sez. IV Penale, sentenza n. 22256 del 8 giugno 2021
Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione si è pronunciata su una rilevante questione attinente alla sussistenza del requisito dell'interesse e/o del vantaggio dell'ente, nel caso di reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica.
In tale occasione, la Suprema Corte, nell'escludere l'interesse e/o il vantaggio dell'ente, ha notevolmente circoscritto l'applicabilità di tali requisiti al fine di "impedire un'applicazione automatica della norma che ne dilati a dismisura l'ambito di operatività ad ogni caso di mancata adozione di qualsivoglia misura di prevenzione".
Questa in sintesi la vicenda processuale.
La vicenda vedeva coinvolta una società di selezione dei rifiuti chiamata a rispondere dell'illecito amministrativo di cui all'art. 25-septies D.lgs. n. 231/2001, in relazione al delitto di lesioni personali colpose ai sensi dell'art. 590 c.p.
In particolare, l'imputazione ex D.lgs. 231/2001 derivava dal fatto che la condotta omissiva addebitata al datore di lavoro, imputato nel medesimo procedimento, sia stata posta in essere anche nell'interesse e/o vantaggio della Società. La Corte d'Appello, al pari del giudice di primo grado, rinveniva la "colpa" dell'ente nella mancata valutazione del rischio di infortunio derivante dalle possibili interferenze tra i conducenti dei carrelli elevatori e gli addetti allo scarico del materiale.
Secondo i giudici di merito, infatti, la responsabilità della società scaturiva dalla riduzione dei costi relativi all'attività di un consulente per la revisione del DUVRI, nonché dall'aumento della produzione come conseguenza della mancata adozione di adeguate cautele. La difesa dell'ente proponeva, quindi, ricorso per Cassazione lamentando la non adeguata motivazione della sentenza sul punto relativo all'asserita sussistenza del vantaggio dell'ente, sia sotto il profilo del risparmio di spesa sia in merito alla sostenuta accelerazione dei processi produttivi.
La Suprema Corte riteneva fondato il motivo avanzato dalla difesa, sottolineando come l'ente si fosse effettivamente avvalso di un consulente per predisporre un adeguato DUVRI, seppur i criteri seguiti fossero difformi da quelli indicati dalla ASL, e come il risparmio di costo per la mancata adozione delle tutele antinfortunistiche fosse irrisorio.
La sentenza in oggetto offre un interessante spunto di riflessione circa la configurabilità della responsabilità degli enti per i delitti colposi di evento che, negli anni, ha acceso ampi dibattiti in dottrina e in giurisprudenza. In particolare, l'ingresso dei delitti colposi di evento all'interno del catalogo dei reati presupposto ha sollevato numerosi problemi interpretativi in ragione della difficile compatibilità tra la non volontà dell'evento lesivo – elemento imprescindibile del delitto colposo – e la condotta finalisticamente orientata.
Il rimprovero che può essere mosso all'ente è quello di un'inadeguatezza organizzativa che sfocia nel concetto di "colpa di organizzazione", ossia quella mancata adozione, da parte della società, di quelle misure che siano adeguate a prevenire la commissione di reati.
Invero, il fulcro della responsabilità dell'ente deve ravvisarsi in un'organizzazione colposa, da intendere, secondo un punto di vista meramente normativo, come un giudizio di difformità rispetto a quanto l'ente debba attuare per evitare la realizzazione di un illecito.
Ciò implica che, per dimostrare la natura colposa del reato presupposto, è necessario verificare che la condotta dell'autore derivi da un'inadeguatezza organizzativa di sistema, contraria al dovere di diligenza. Per tali ragioni, la Corte di Cassazione ha affermato che "il risparmio dei costi era esiguo e inserito in una generale osservanza delle norme antinfortunistiche da parte dell'impresa" e che quindi la sentenza impugnata non ha "in alcun modo valutato la consistenza del vantaggio, nel caso di specie derivante dall'omissione di una singola misura di prevenzione e non dalla sistematica violazione della normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro".
*a cura di Avv. Fabrizio Ventimiglia e Avv. Giorgia Mancuso (dello Studio Legale Ventimiglia)