Penale

La revocabilità della richiesta di patteggiamento cessa con il perfezionarsi dell'accordo

a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Procedimenti speciali - Patteggiamento - Richiesta - Accordo tra le parti - Recesso - Esclusione - Impugnazione del procuratore speciale - Inammissibilità.
In tema di patteggiamento, l'accordo tra le parti sulla pena non può essere oggetto di recesso ed è, pertanto, inammissibile l'impugnazione del procuratore generale fondata su censure che si risolvono in un recesso dall'accordo, non potendosi riconoscere ad altro ufficio del pubblico ministero, nonostante la sovra ordinazione gerarchica e la titolarità di un autonomo potere di impugnazione, un potere che non spetta alle parti.
•Corte cassazione, sezione VI penale, sentenza 3 maggio 2017 n. 21126

Procedimenti speciali - Patteggiamento - Ricorso del procuratore generale - Censure che si sostanziano in recesso dall'accordo - Inammissibilità.
Il procuratore generale non può sostituire la propria volontà a quella già manifestata, in forza della conoscenza diretta degli elementi concreti acquisiti al processo, dal p.m. che ha partecipato al patteggiamento e non può proporre, come motivi di ricorso, censure che si sostanziano in un recesso dall'accordo. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore Generale che si doleva del riconoscimento dell'attenuante di cui all'articolo 73, comma quinto, del Dpr n. 309 del 1990).
•Corte cassazione, sezione III penale, sentenza 7 ottobre 2013 n. 41137

Procedimenti speciali - Patteggiamento - Richiesta di patteggiamento - Formazione dell'accordo tra le parti - Revocabilità - Esclusione.
La richiesta di patteggiamento non è più revocabile dal momento in cui si forma il consenso tra le parti e non è configurabile il recesso dall'accordo dal momento in cui le parti danno vita all'accordo stesso manifestando la propria volontà. Neppure rileva la circostanza che il consenso sia stato espresso dal procuratore speciale dell'imputato invece che dall'imputato personalmente, poiché la procura speciale è prevista proprio per garantire che la volontà del procuratore speciale sia perfettamente corrispondente a quella dell'imputato (che, peraltro, nel caso di specie, non ha negato che la sua volontà, al momento del consenso al patteggiamento, fosse proprio quella espressa dal suo procuratore speciale, mentre ha sostenuto soltanto di avere modificato la volontà a causa del passaggio del tempo).
•Corte cassazione, sezione I penale, sentenza 13 gennaio 2009 n. 1066

Procedimenti speciali - Patteggiamento - Richiesta - Accordo tra le parti - Poteri del Procuratore generale - Limiti - Censure che si risolvono in un recesso - Inammissibilità.
Il procuratore generale, nonostante la supremazia gerarchica e l'autonomia del potere di impugnazione, in omaggio alla regola costituzionale di parità delle parti, non può, una volta intervenuto l'accordo, sostituire la sua volontà a quella manifestata dall'ufficio del pubblico ministero, proponendo con i motivi di ricorso censure che si risolvono in un recesso dall'accordo, recesso che, non essendo consentito alle parti, non può essere riconosciuto ad altro ufficio del pubblico ministero.
•Corte cassazione, sezione II penale, sentenza 30 gennaio 2006 n. 3622

Procedimenti speciali - Patteggiamento - Richiesta - Revocabilità fino al perfezionarsi dell'accordo - Regola generale - Previsione di cui all'art. 447, comma terzo, c.p.p. - Carattere particolare e circoscritto.
La parte che abbia avanzato richiesta di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., può sempre revocarla, fino a che l'altra parte non abbia espresso il proprio consenso, salvo che nella particolare e circoscritta ipotesi prevista, per il caso di richiesta formulata nel corso delle indagini preliminari, dall'art. 447, comma terzo, cod. proc. pen.
•Corte cassazione, sezione V penale, sentenza 23 aprile 2004 n. 19123

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