La revocazione della donazione per ingratitudine plurima
Successioni e donazioni – Revocazione della donazione per ingratitudine – Termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione ex articolo 802 c.c. – Dies a quo.
L'ingiuria grave, ex articolo 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocazione di una donazione per ingratitudine, deve concretarsi in un comportamento tale da ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante e che sia espressione di un reale sentimento di avversione da parte del donatario.
Pertanto, in caso di atti offensivi plurimi tra loro connessi, affinché possa iniziare la decorrenza del termine prescrizionale ex articolo 802 c.c., deve aversi riguardo al momento in cui gli stessi raggiungono un livello tale da non poter più essere ragionevolmente tollerati in base ad una valutazione di normalità. (Nella fattispecie, il “culmine” della ingratitudine si verificò con l'estromissione della donante dall'appartamento oggetto della donazione).
• Corte cassazione, sezione II, sentenza 18 ottobre 2016 n. 21010
Donazione. Revocazione per causa d'ingratitudine - Donazione - Revocazione per ingratitudine - Proposizione - Termine di decadenza di un anno - Decorrenza - Consapevolezza del compimento di atti legittimanti la revocazione
La domanda di revocazione della donazione per causa d'ingratitudine deve essere proposta dal donante contro il donatario entro l'anno dal giorno in cui il donante sia venuto a conoscenza del fatto che consente la revocazione, ex articolo 802 c.c.. L'anzidetto termine di decadenza decorre dal momento in cui il donante è pienamente consapevole del compimento, da parte del donatario, dei fatti legittimanti la revoca della elargizione. Di talché a fronte dell'eccezione del donatario, il donante è tenuto a dimostrare di essere venuto a conoscenza dei fatti che giustificano la revocazione nell'anno precedente la notifica dell'atto introduttivo del giudizio.
Tribunale di Padova, sezione II civile, sentenza 3 giugno 2016, n. 1717 -
Revocazione della donazione per ingratitudine - Donazione - Ingiuria grave - Revocazione per ingratitudine - Presupposto - Configurabilità - Termine di decadenza - Fattispecie - Rigetto della domanda di revocazione della donazione
L'ingiuria grave, quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, è caratterizzata dalla manifestazione, nel comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, dovrebbero invece, improntarne l'atteggiamento. Siffatto presupposto non può essere desunto da singoli episodi che, pur risultando di per sé censurabili, per il contesto in cui si sono verificati e per una situazione oggettiva di aspri contrasti esistenti tra le parti, non possono essere ricondotti ad espressione di quella profonda e radicata avversione verso il donante costituente il fondamento della revocazione della donazione per ingratitudine. Il termine di decadenza per la proposizione della domanda di revocazione decorre dal momento in cui il donante abbia acquisito la piena e sicura consapevolezza del compimento da parte del donatario di uno degli atti che legittimano l'esercizio del relativo diritto. Nella fattispecie non poteva ritenersi provato un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità dei donanti da parte della convenuta donataria, con conseguente rigetto della domanda di revocazione della donazione per ingratitudine.
• Tribunale di Bari, sezione I civile, sentenza 14 gennaio 2016, n. 157
Donazione - Revocazione per ingratitudine - Esclusione - Fattispecie
Va confermata la pronuncia di merito con cui è stato escluso che possa essere oggetto di revocazione per ingratitudine la donazione di una somma di denaro da parte dei genitori alla figlia per l'acquisto di un immobile destinato a casa familiare, laddove la donataria abbia intimato formalmente al padre di allontanarsi dai suddetto immobile a causa della sopravvenuta conflittualità tra i genitori che, in pendenza di un giudizio di separazione personale tra i medesimi, rendeva insostenibile la prosecuzione della convivenza nella stessa abitazione.
• Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 31 marzo 2011 n. 7487
Successioni e donazioni - Donazione - Revocazione - Casa acquistata con danaro donato dai genitori - Convivenza dei genitori con la donataria - Intollerabilità della convivenza tra i genitori - Invito al padre a lasciare l'immobile - Ingratitudine - Esclusione.
Correttamente, il giudice del merito esclude che possa essere oggetto di revocazione per ingratitudine la donazione di una somma di danaro da parte dei genitori alla figlia per l'acquisto di un immobile nel quale - con la donataria e il suo coniuge - convivono anche i donanti, qualora, a fronte della sopravvenuta intollerabilità della convivenza tra i genitori e nella pendenza del giudizio di separazione personale tra costoro, la donataria inviti il padre, con una lettera formale, a lasciare l'immobile.
• Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 31 marzo 2011 n. 7487
Donazione - Revocazione in genere - Ingratitudine
Non ricorre ingratitudine nel comportamento della figlia donataria che, a fronte della sopravvenuta intollerabilità della convivenza tra i suoi genitori e nella pendenza del giudizio di separazione personale con addebito instaurato dalla madre, inviti il padre, con una lettera formale, a lasciare l'immobile di sua proprietà, acquistato con il denaro ricevuto dalla donazione paterna e materna, destinato a casa familiare. Tale comportamento si risolve in una presa d'atto, da parte della figlia, della frattura tra i suoi genitori, dipendente dalla loro disaffezione e distacco spirituale e quindi nel sopravvenire di una condizione tale da render incompatibile la prosecuzione della convivenza di entrambi i donanti nell'abitazione acquistata con il denaro ricevuto in donazione.
• Corte di Cassazione, sezione II civile, sentenza 31 marzo 2011 n. 7487