Lavoro

La riforma dello Sport è finalmente realtà

Il lavoratore sportivo nel settore dilettantistico

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di Luca Viola*


La riforma dello Sport è finalmente realtà, ma la domanda che ogni operatore deve porsi è qual è la ratio di questa riforma e quindi qual è il progetto di lungo periodo che i suoi estensori volevano attuare e quale sarà la reale portata delle norme nel breve, medio e lungo periodo.

La riforma è molto articolata e complessa essendo composta da una legge (Legge delega n. 86/2019) e diversi decreti legislativi, ma tra questi un esame speciale deve essere dedicato al D.Lgs. 36/2021 in materia di riordino e riforma del lavoro sportivo, ma anche di enti dilettantistici e professionistici.

Le norme più impattanti di questo Decreto entreranno in vigore in data 1 luglio 2022 (art. 51 comma 1) e cambieranno in maniera radicale l'organizzazione, le dimensioni e le capacità economiche delle realtà sportive nel medio e lungo periodo, creando però molte difficoltà nel breve.

Scompaiono definitivamente i cc.dd. Collaboratori Sportivi, da intendersi sia quali istruttori, direttori gara, atleti etc regolamentati dall'art. 25 L. 133/1999, così come modificato dall'art. 37 legge 21/11/2000 n. 342 e art 67 primo comma lett. m) del DPR 917/86 (TUIR) , sia i collaboratori amministrativo-gestionali ex art. 90 L. 289/2002. La riforma sul punto è tranchant e dal Luglio 2022 esisteranno solo Lavoratori Sportivi e Amatori.

Per Lavoratore sportivo si intende "…l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore, sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo… " (art. 2 comma 1, lett. dd). Gli Amatori sono coloro "…che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali…".

Queste due figure differiscono profondamente in tema di inquadramento e di obblighi giuridici. Infatti i Lavoratori Sportivi si presumono subordinati, ma possono essere contrattualizzati nelle forme della collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3 c.p.c., fatto però in ogni caso salvo il divieto prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro individuate dall'art. 2, comma 1 L. 81/2015. Emerge quindi con forza la scelta operata dal legislatore di riformare in maniera assai decisa una tipologia contrattuale percepita come priva di tutele e precaria: ebbene dal luglio 2022 tutti i lavoratori sportivi non subordinati accederanno alla assicurazione obbligatoria Inail (art. 34) al trattamento contributivo pensionistico (art. 35).

Un accenno particolare deve essere fatto ai collaboratori amministrativo-gestionali i quali perdono la loro specificità riconosciuta dall'art. 90 della L. 289/2002, tale per cui l'art. 67 TUIR si applicava ai "…rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche…" e supportata dalla interpretazione della Circolare n. 21/E del 22 aprile 2003 dell'Agenzia delle Entrate che oltre a riconoscere tale specifica categoria, ha definito i margini di tali prestazioni prevedendo che fossero caratterizzate dalla "continuità nel tempo, la coordinazione, l'inserimento del collaboratore nell'organizzazione economica del committente e l'assenza del vincolo di subordinazione".

Tale qualifica, fatta salva anche dal Jobs Act (art. 2, comma 2, lett. d del D.Lgs. 81/2015), è infatti espressamente abrogata ai sensi dell'art. 52 comma 1, lett. d.

Elemento di incredibile innovazione per il settore è la figura professionale del lavoratore sportivo ovviamente subordinato, ma anche autonomo (in quanto rientrante nella tipica collaborazione coordinata e continuativa), che comporterà una rivoluzione per le realtà sportive in termini di costo, al fine di garantire il rispetto dei nuovi obblighi assicurativi e contributivi: obbligo di iscrizione INAIL e iscrizione al Fondo Pensione Sportivi Professionisti dello Sport gestito da INPS.

Categoria residuale è, quindi, quella degli amatori ovvero tutti coloro che non presteranno la loro attività a fronte di un compenso, ma che lo faranno in maniera volontaria e senza fini di lucro. Ebbene le attività di tale categoria (svolgimento diretto dell'attività sportiva, formazione, didattica e preparazione atleti)) che in base al comma 2 dell'art. 29"…non sono retribuite in alcun modo…", potranno però ricevere indennità di trasferta e rimborsi spese anche forfettarie nei limiti dell'art. 69 , comma 2 TUIR. Da notare che in caso di superamento la riqualificazione dell'amatore in lavoratore sportivo, sarà automatica.

Elemento opportuno e necessario per evitare abusi nell'applicazione della scelta contrattuale e/o per aiutare le realtà sportive ad evitare massicci numeri di cause di riqualificazione del rapporto, sarà la "certificazione" del rapporto (art. 25 comma 3), procedura che vedrà nuova vita grazie a questa riforma e che dovrà basarsi sugli "indici" utili ai sensi dell'art. 78 L. Biagi (D.lgs. 276/2003) che saranno individuati dai CCNL stipulati da Federazioni, Discipline Sportive Associate e le organizzazioni più rappresentative delle categorie dei lavoratori sportivi: unico neo di questa previsione risiede nel fatto che non esistano ancora i CCNL che richiederanno del tempo per la loro negoziazione.

Molto ancora si dovrebbe dire in merito alle specificità del Lavoratore sportivo in tema di inapplicabilità di specifiche norme sul controllo, sanzioni e sul licenziamento, nonché in merito alle deroghe alla concorrenza e ai limiti del contratto a tempo determinato, ma questo sarà oggetto di altri approfondimenti.

La riforma appare coraggiosa, ma necessita evidentemente di ulteriori confronti e di alcune auspicabili modifiche prima della sua data di efficacia nel 2022, ma si pone anche un possibile ambizioso duplice obiettivo, non solo riformare la qualifica lavoristica degli operatori (nel breve e medio periodo), ma forse anche quella di costringere le realtà sportive a diventare realtà imprenditoriali di livello superiore, accedendo con maggiori competenze tecnico-amministrative ad una più efficace gestione dei modelli economici, per garantirne l'equilibrio economico-finanziario, con il rischio quasi certo, però, di perdere una parte di quella caratteristica "sociale" dello sport di base che da sempre caratterizza le Associazioni Sportive Dilettantistiche.

a cura dell'avv. Luca Viola, cofondatore di Lexpertise – Legal Network*

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