Civile

La riproduzione di un'opera delle "arti visive" - ormai di dominio pubblico - non è oggetto di diritto esclusivo

E' quanto stabilito dall' art. 32-quater della Legge sul diritto d'autore – come aggiunto dal d.lgs. n. 177/2021 - in attuazione della Direttiva DSM. Lo stesso articolo, tuttavia, fa salve le norme sulla riproduzione dei beni culturali ex artt. 107 e 108 del Codice dei beni culturali

di Carmine Di Sanza*

Il Decreto legislativo n. 177/2021 ha finalmente attuato la direttiva UE 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (c.d. "Direttiva DSM"), apportando numerose modifiche alla Legge 633/1941 (Legge sul diritto d'autore).

Una delle più interessanti, specie per le conseguenze che potrebbe avere in tema di libera utilizzabilità delle riproduzioni delle opere dell'ingegno, è l'introduzione del nuovo art. 32-quater nella Legge sul diritto d'autore. Tale nuova disposizione prevede che: "Alla scadenza della durata di protezione di un'opera delle arti visive, anche come individuate all'articolo 2, il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non è soggetto al diritto d'autore o a diritti connessi, salvo che costituisca un'opera originale. Restano ferme le disposizioni in materia di riproduzione dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

Per effetto di questa disposizione le mere riproduzioni di un'opera delle "arti visive" ormai di dominio pubblico non sono oggetto di alcun diritto esclusivo. Dal testo del nuovo articolo 32-quater si desume che debba trattarsi di riproduzioni "fedeli" (sia cartacee che digitali), che non implicano alcuna attività creativa da parte di chi le realizza; del resto, ciò è coerente con lo spirito della disciplina dettata dalla direttiva DSM che, al considerando n. 53, dichiara che l'art. 32-quater persegue il meritorio obiettivo di favorire l'accesso alla cultura e al patrimonio culturale, e di promuoverne la diffusione.

La formulazione della norma, tuttavia, fa sorgere alcuni dubbi interpretativi.

In primo luogo, l'art. 32-quater si applica alle opere "delle arti visive", e ciò pone il problema della loro corretta individuazione.

Mentre la Direttiva DSM non offre alcuna indicazione al riguardo, l'art. 32-quater rinvia, ai fini della identificazione delle opere in questione, "anche" all'art. 2 Legge sul diritto d'autore; tuttavia, quest'ultima disposizione non menziona affatto le opere delle arti visive, limitandosi ad individuare, tra quelle oggetto di tutela autorale, le opere "delle arti figurative", categoria che appare più ristretta rispetto a quella delle arti visive.

Un riferimento normativo più compiuto potrebbe essere individuato nell'art. 69-septies lett. d) della Legge sul diritto d'autore, anch'esso di derivazione europea. Questa disposizione prevede una specifica definizione di "opere visive", individuando come tali "gli oggetti d'arte, la fotografia, le illustrazioni, il design, l'architettura, le bozze di tali opere e di altro materiale riprodotto in libri, riviste, quotidiani e rotocalchi o altre opere".

Seguendo questo percorso interpretativo, l'art. 32-quater risulterebbe applicabile a una gamma di opere molto vasta, il che sembra coerente con lo scopo della norma sopra menzionato, mentre il riferimento all'art. 2 della Legge sul diritto d'autore avrebbe un carattere meramente ricognitivo (o comunque esemplificativo), privo di effettiva rilevanza pratica ai fini della definizione delle opere delle arti visive.

In secondo luogo, l'art. 32-quater esclude che le riproduzioni di opere di dominio pubblico siano tutelate dal diritto d'autore e dai diritti connessi. La norma parrebbe dunque introdurre una rilevante eccezione alla disciplina del diritto connesso sulle c.d. "semplici fotografie", contenuta negli artt. 87 ss. della Legge sul diritto d'autore.
Se prima dell'introduzione della nuova disciplina al fotografo spettava sempre un diritto esclusivo sulle fotografie riproducenti opere dell'arte figurativa, attualmente, se l'opera fotografata non è più protetta dal diritto d'autore, le fotografie che la riproducono non godono di alcuna protezione.

Un'altra questione connessa alla precedente riguarda la tutela delle fotografie riproducenti "opere delle arti visive" che, al tempo in cui le fotografie sono state realizzate, erano protette dal diritto d'autore, ma che sono successivamente cadute in pubblico dominio. Il testo dell'art. 32-quater è ambiguo sul punto, ma dalle indicazioni fornite dalla European Copyright Society si può ritenere che il diritto esclusivo su tali fotografie si estingua nel momento in cui termina la protezione dell'opera riprodotta. Tale conclusione pare più aderente agli obiettivi della norma, e permette di evitare che le riproduzioni di una stessa opera siano soggette a regimi diversi a seconda della data in cui sono state realizzate (in epoca antecedente o successiva al termine di protezione accordato dalla legge).

Un ulteriore profilo di interesse consiste nel fatto che l'art. 32-quater contiene un secondo periodo, non presente nel testo della direttiva, che fa salve le norme sulla riproduzione dei beni culturali. Tali disposizioni sono costituite dagli artt. 107 e 108 d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali), i quali prevedono che per riprodurre un bene culturale e per utilizzare a scopo di lucro le riproduzioni così ottenute sia necessario ottenere l'autorizzazione dell'ente che custodisce il bene in questione. Pertanto, se un bene culturale dovesse ricadere nell'alveo definitorio di "opera delle arti visive", il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale bene sarà comunque soggetto al regime autorizzativo previsto dagli artt. 107 e 108 del Codice dei beni culturali, a prescindere dal fatto che l'opera stessa sia caduta in pubblico dominio.

Considerando che la categoria dei beni culturali è amplissima – essa include, ad esempio, ogni cosa mobile o immobile, appartenente a qualsiasi ente pubblico, che sia di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico – è evidente come la disciplina dettata dall'art. 32-quater appena descritta finisca per limitare notevolmente l'obiettivo di promozione della cultura perseguito dal legislatore europeo.

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*A cura di Carmine Di Sanza - GR Legal

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