L’ ANALISI DELLA DECISIONE
È pienamente fondata la domanda risarcitoria dei danni non patrimoniali subiti dal minore affetto da disabilità grave e dai di lui genitori derivante dall’omessa mancata predisposizione da parte dell’Ente Locale del cd. “progetto individuale di vita” ex art. 14, l. 328/2000 essendo tale progetto finalizzato alla piena integrazione delle persone disabili nell’ambito della vita familiare, sociale, scolastica, professionale e lavorativa che ciascun comune deve predisporre su richiesta dell’interessato.
I fatti di causa
Con ricorso notificato al Comune di Reggio Calabria e all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, due coniugi - in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla figlia minore - chiedevano l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ente Locale in merito ad una nota trasmessa via pec con la quale domandavano la predisposizione del “Progetto Individuale Per la Persona Disabile “ ex art. 14 l. 328/00 in favore della propria figlia; chiedevano, altresì, l...
"Paesi sicuri", con le nuove regole Ue margini di discrezionalità più limitati
di Marina Castellaneta - Professore ordinario di Diritto internazionale presso il Dipartimento di Giurisprudenza - Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"