La ritrasmissione tv va sempre autorizzata
Qualunque società voglia ritrasmettere per proprie finalità commerciali il segnale televisivo di un broadcaster concorrente – anche se diffuso liberamente e gratuitamente nell’etere – deve ottenere l’autorizzazione preventiva del titolare del diritto.
È questa la conseguenza della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-265/16 che oppone la società Vcast Limited a Rti-Mediaset,difesa da Studio Previti Studio Lepri e dal professor Giuseppe Rossi, davanti al Tribunale di Torino. Una sentenza che il gruppo di Cologno ha accolto con molto favore («Una pietra miliare nella giurisprudenza in materia» si legge in un comunicato) anche pensando allo sviluppo dei contenziosi, in essere (con Sky) e futuri (l’attenzione è rivolta alle piattaforme video delle telco) sul tema dei cosiddetti diritti di ritrasmissione di canali televisivi in chiaro senza l’accordo dei titolari del diritto.
La causa è stata sollevata da Vcast Limited, società di diritto inglese, presso la Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Torino per ottenere il riconoscimento della legittimità della propria attività (servizio di videoregistrazione in modalità “cloud computing” di canali tv di terzi) equiparandola a quella di qualsiasi privato che ha facoltà di videoregistrare liberamente contenuti televisivi senza richiedere alcuna autorizzazione preventiva al titolare dei diritti.
Mediaset si è difesa. Con ordinanza cautelare del 30 ottobre 2015, il giudice ha accolto parzialmente un reclamo cautelare proposto dalla Rti-Mediaset e ha, in sostanza, inibito alla Vcast la prosecuzione delle sue attività. La Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Torino ha poi deciso di rivolgersi alla Corte di giustizia europea.
Da qui la sentenza arrivata dai giudici di Lussemburgo che è la prima in materia in Italia. Il tema è quello del servizio di videoregistrazione in cloud da parte della Vcast, società britannica che di fatto con proprie apparecchiature attraverso un servizio disponibile online consentiva agli utenti di abbonarsi per usufruire di contenuti, anche delle reti free Mediaset, a seguito di videoregistrazione in modalità cloud computing.
La Corte ritiene che la trasmissione originaria dell’operatore di diffusione radiotelevisiva, da un lato, e quella di Vcast, dall’altro, siano effettuate in condizioni tecniche differenti, mediante l’utilizzazione di diverse modalità di trasmissione delle opere, ognuna di esse destinata a un proprio pubblico.
Da ciò la Corte conclude che la (ri)trasmissione effettuata dalla Vcast costituisce una comunicazione al pubblico differente da quella originaria e deve, pertanto, ricevere l’autorizzazione dei titolari dei diritti d’autore o dei diritti connessi. Di conseguenza, un tale servizio di registrazione da remoto non può ricadere nell’eccezione di copia privata.