Civile

La segnalazione deve scattare quando il debito diventa eccessivo

di Giuseppe Acciaro, Alessandro Danovi e Paolo Rinaldi

Per evitare abusi il Codice della crisi lega i premi all’imprenditore virtuoso alla tempestività del suo intervento.

Sotto un profilo logico tale segnalazione dovrebbe precedere le misure di allerta sia interne (attivate dagli organi di controllo) che esterne (attivate dagli enti creditori). Le procedure di allerta sono state infatti introdotte proprio per rimediare al comportamento dell’imprenditore che non fa emergere tempestivamente la crisi. Ma, la lettura combinata degli indici (fra loro diversi) che fanno scattare i vari tipi di allerta, non permette di affermare che questa successione cronologica verrà sempre rispettata.

La tempistica
In base all’articolo 24 del Dlgs 14/2019, l’istanza è tempestiva quando il debitore presenta domanda di accesso a una delle procedure regolate dal Codice della crisi entro sei mesi o l’istanza all’Ocri entro tre mesi dal verificarsi di alcuni eventi aziendali legati soprattutto al particolare stato di gravità della situazione finanziaria:

- debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni superiori alla metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;

- debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

- superamento, nell’ultimo bilancio approvato, o per oltre tre mesi, degli indici elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti o alternativamente degli indici specifici per l’impresa individuati da un professionista indipendente (articolo 13, secondo e terzo comma del Codice).

La tempestività dell’istanza può inoltre essere certificata dal presidente dell’Ocri, su richiesta del debitore.

Gli indicatori
Dal punto di vista cronologico, non è detto però che il superamento delle soglie che indicano la tempestività preceda il mancato rispetto degli indici che fanno scattare l’allerta interna o il realizzarsi degli inadempimenti rilevanti per l’allerta esterna.

Gli indicatori per l’allerta interna hanno infatti carattere reddituale, patrimoniale ed economico e potrebbero scattare anche in assenza del superamento delle soglie di debito rilevanti per la tempestività.

Analogo discorso per gli inadempimenti rilevanti per l’allerta esterna che, considerata la diversa natura dei debiti considerati, potrebbero emergere anche in casi in cui non sono state superate le soglie di debito rilevanti per la tempestività.

Sarebbe però assurdo che l’imprenditore benefici delle misure premiali nel caso in cui la sua iniziativa sia stata successiva all’attivazione delle procedure di allerta sia esterna che interna (fatta salva l’archiviazione da parte dell’Ocri).

L’arco temporale dei tre o i sei mesi entro cui il debitore deve attivarsi per ottenere le misure premiali potrebbe invece essere utilizzato per valutare con gli altri soggetti obbligati alla segnalazione della crisi lo strumento più adatto per l’emersione.

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