La servitù coattiva di elettrodotto può essere acquistata anche per usucapione
Lo ha precisato la Cassazione con l'ordinanza 10929/2023
Una servitù si qualifica come coattiva in virtù dei presupposti cui la legge subordina l'obbligo di costituire la servitù (avente un determinato contenuto: acquedotto, scarico, appoggio, passaggio, elettrodotto ecc.). Pertanto, quando sussistono siffatti presupposti, una servitù non cessa di essere coattiva per il fatto che il titolo che la costituisce è un contratto e non una sentenza o un atto amministrativo. La servitù coattiva di elettrodotto, pertanto, può essere acquistata anche per usucapione, con conseguente applicabilità della disciplina speciale. Per l'effetto, in caso di spostamento della linea elettrica, essa è soggetta alla disciplina fissata dal regio decreto n. 1775 del 1933, che, all'articolo 122, che pone a carico dell'Enel le spese relative allo spostamento e non ricade nella previsione dell'articolo 1068 Cc. Questo il principio espresso dalla Sezione II della Cassazione con l' ordinanza 26 aprile 2023 n. 10929.
I precedenti
Sulla seconda parte della massima (e, in particolare, per l'affermazione che la servitù coattiva di elettrodotto può essere acquistata anche per usucapione, con conseguente applicabilità della disciplina speciale e, quindi, in caso di spostamento della linea elettrica, essa è soggetta alla disciplina fissata dal regio decreto n. 1775 del 1933, che, all'articolo 122, che pone a carico dell'Enel le spese relative allo spostamento e non ricade nella previsione dell'art. 1068 Cc da ultimo, Cassazione, sentenza 11 ottobre 2022, n. 29617, in motivazione, ricordata nella parte motiva della pronunzia in rassegna.
Nello stesso senso, le servitù coattive, quale che sia stato, a norma dell'articolo 1032 Cc, il loro modo di costituzione, non cessano di essere soggette alla disciplina legislativa prevista per ciascuna di esse, a meno che le parti, nella sfera della loro autonomia contrattuale, non vi abbiano derogato. Ne consegue che nel caso in cui la servitù di elettrodotto sia stata costituita per usucapione, il trasferimento di essa in luogo diverso e disciplinato non già dall'articolo 1068 Cc, ma dall'articolo 122 del regio decreto 11 dicembre 1933 n 1775, che pone a carico dell'esercente la servitù le spese dello spostamento dello elettrodotto, Cassazione, sentenza 28 aprile 1981, n. 2579, in Rassegna giuridica Enel, 1981, p. 755 (con nota di Paternò G., L'usucapione della servitù di elettrodotto), nonché Cassazione, sez. un., sentenza 16 giugno 1971, n. 1822, in Foro italiano, 1972, I, c. 1767 (con nota di Comporti M. , Ancora sulla usucapibilità delle servitù coattive), secondo cui una servitù compresa dal codice civile nella categoria delle servitù suscettibili di costituzione coattiva, può essere costituita anche per usucapione.
La servitù di elettrodotto
Sempre nello stesso ordine di idee si è precisato, altresì, che in tema di servitù di elettrodotto, la normativa contenuta nell'articolo 119 del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 non è né esclusiva né inderogabile, ma rappresenta solo il paradigma normale sul quale si modella detta servitù e non esclude pertanto che questa possa essere costituita anche per libera convenzione o negli altri modi previsti dall'ordinamento giuridico, ivi compresa l'usucapione, Cassazione, sentenza 18 giugno 1996, n. 5606, in Rassegna giuridica Enel, 1997, p. 550;
La normativa contenuta negli articoli 119 e seguenti del testo unico 11 dicembre 1933 n. 1775 non è esclusiva ed inderogabile in tema di servitù di elettrodotto, ma rappresenta solo il paradigma normale sul quale, di solito, si modella tale servitù e non esclude che la corrispondente servitù volontaria possa essere costituita per libera convenzione delle parti o negli altri modi previsti nell'ordinamento giuridico, ivi compresa l'usucapione. In tale ipotesi occorre stabilire - sulla base delle modalità oggettive del possesso - se l'inerzia del proprietario del fondo servente sia stata determinata dalla convinzione di non potersi opporre alla costituzione della servitù, ovvero da altri motivi. Pertanto, una servitù di elettrodotto, costituita per usucapione, deve considerarsi coattiva, con la conseguente applicabilità della disciplina del riferito testo unico del 1933, quando il suo esercizio di fatto non si discosta dal paradigma fissato dal richiamato testo unico, mentre deve ritenersi volontaria se è esercitata sui luoghi indicati dall'articolo 121 del regio decreto n. 1775 del 1933, nei quali la costituzione coattiva non è consentita, nonché in tutte le altre ipotesi in cui il suo esercizio di fatto sia contrastante con le norme della legge speciale, Cassazione, sentenza 20 luglio 1983, n. 5077, in Rassegna giuridica Enel, 1983, p. 463, con nota di Paternò G., Un nuovo orientamento in materia di usucapione della servitù di elettrodotto.
Il merito
Per i giudici di merito, nel senso che può essere acquistata per usucapione, ove esistano opere visibili e permanenti finalizzate al suo esercizio, una servitù di scarico delle acque sovrabbondanti sul fondo del vicino, ai sensi dell'articolo 1043, comma 1, Cc, ancorché rientrante nel paradigma tipico della servitù coattiva disciplinata, quanto al modo di costituzione, dall'articolo 1032 Cc, Tribunale di Pavia, sentenza 20 febbraio 1991, in Diritto giurisprudenza agraria, 1992, p. 53.
I precedenti difformi
In termini opposti, rispetto alla giurisprudenza ricordata sopra, tra le altre, la servitù di elettrodotto acquistata per usucapione ha natura di servitù volontaria, pur in presenza dei presupposti per l'imposizione coattiva del vincolo, in quanto estranea all'attuazione di un potere autoritativo o di un dovere legalmente imposto a servitù, essendo nata non secondo il volere coatto o contro il volere del soggetto passivo, ma indipendentemente da esso, in forza della conversione di una situazione di fatto in una situazione di diritto, Cassazione, sentenza 4 novembre 2019, n. 28271.
In quest'ultimo senso:
- la servitù di passaggio costituita per usucapione ha natura di servitù volontaria, sicché, ai fini del relativo acquisto, è irrilevante lo stato di interclusione del fondo, dovendosi prescindere dai requisiti per la costituzione ed il mantenimento della servitù di passaggio coattivo, desumibili dagli articoli 1051, 1052 e 1055 Cc, che regolano detto istituto, Cassazione, ordinanza 16 maggio 2019, n. 13223; sentenze 7 agosto 2013, n. 18859, in Notariato, 2014, II, p. 516, con nota di Musolino G., Usucapione e servitù coattive; 1° agosto 2001, n. 10470; 22 novembre 1996, n. 10317; 22 aprile 1994, n. 4036;
- la servitù di passaggio sul fondo confinante acquistata per usucapione, ancorché tale acquisto sia avvenuto in presenza delle condizioni che avrebbero legittimato il proprietario del fondo intercluso ad ottenere la costituzione della servitù coattiva, ha natura di servitù volontaria, che non si estingue con la cessazione dello stato d'interclusione, non essendo ad essa applicabile la norma dell'articolo 1055 Cc dettata per la servitù coattiva di passaggio, il cui acquisto, come quello delle altre servitù coattive specificamente indicate dalla legge, non può avvenire per usucapione, Cassazione, sentenza 29 maggio 1991, n. 6063, in Vita notarile, 1991, p. 1031, nonché in Giurisprudenza italiana, 1993, I, 1, c. 2024 , con nota di Gardella Tedeschi B., Super proteggere l'usucapione? la corte suprema al vaglio dell'usucapibilità delle servitù coattive .
Altre precisazioni
Sempre in argomento si è precisato, altresì:
- colui che assume di essere titolare di una servitù coattiva apparente (nel caso, di scarico) ha l'onere di fornire la prova del relativo acquisto, non essendo al riguardo sufficiente la mera sussistenza di opere visibili e permanenti, non costituendo l'esistenza di siffatti elementi un autonomo modo di acquisto della servitù stessa, ma solo il presupposto dell'acquisto mediante usucapione o destinazione del padre di famiglia, Cassazione, sentenza 19 dicembre 2005, n. 27930;
- l'occupazione sine titulo di un fondo e l'installazione su di esso di un elettrodotto, da parte della Pa, comporta l'acquisizione in favore di questa, di una servitù a titolo originario, per effetto della permanenza dell'opera pubblica e dell'inerzia del proprietario del fondo fino alla scadenza del termine per l'usucapione; pertanto al proprietario di detto fondo non spetta l'indennità di cui al comma 1 dell'articolo 123 regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, da corrispondere «prima che siano intrapresi i lavori di imposizione della servitù», e perciò prevista per la costituzione coattiva o convenzionale di essa, Cassazione, sentenza 25 marzo 1998, n. 3153.(Nello stesso senso, per i giudici di merito, Tribunale di Napoli, sentenza 29 luglio 2019, in Foro napoletano, 2019, p. 703).