Nel pubblico impiego privatizzato “il dipendente non perde il diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, ove tale cessazione sia avvenuta per malattia che abbia impedito l’effettivo godimento del periodo di congedo ancora spettante”. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 14083/2024.
Condannata l’assicurazione se non tiene indenne l’avvocato che ammette l’errore
L’assicurazione della responsabilità civile del professionista non può rifiutargli l’indennizzo per il rischio coperto e avveratosi per il...
Riforma magistratura onoraria, tappa epocale che va completata
di Mariaflora Di Giovanni, Presidente nazionale dell'Unione nazionale giudici di pace (Unagipa)