Penale

La sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte richiede l'intenzione di evitare un debito esistente

La Cassazione conferma che "… La condotta fraudolenta deve essere rivolta a sottrarsi al pagamento delle imposte e in caso di assenza di debito fiscale non può configurarsi nessuna condotta fraudolenta (intenzionalmente rivolta, appunto, a sottrarsi al pagamento) …"

di Paolo Comuzzi*

Con la decisione che qui si commenta ( sentenza 15239/2022 ) la Corte di Cassazione torna sul tema della sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte per dare conto di alcuni elementi importanti.

In dettaglio si ha che "…Il Tribunale di Arezzo, in sede di riesame, con ordinanza del 14 settembre 2021 ha confermato il provvedimento del giudice del dibattimento del Tribunale di Arezzo del 15 giugno 2021 che aveva rigettato l'istanza di revoca del sequestro preventivo di alcuni immobili disposto dal G.I.P. del Tribunale di Arezzo con provvedimento del 6 agosto 2019 in relazione al reato, contestato a [omissis] (padre e figlia), di cui all'art. 11 d. Igs. 74 del 2000, per avere effettuato alienazioni simulate di immobili al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte accertate per le annualità 2013 e 2014 per un valore complessivo di euro 157.756,00 …".

La situazione richiede che si operi una distinzione tra problematica fiscale inerente la società e quella della persona fisica e per quanto concerne la persona fisica la stessa nel suo ricorso per Cassazione fa notare che "… Il secondo sequestro di beni immobili per il reato di cui all'art. 11 del d. Igs. 74 del 2000 non ha ragione di essere mantenuto. Venuto meno il debito fiscale non può sussistere alcun delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte. Gli immobili in sequestro non possono restare sequestrati per un credito fiscale dichiarato inesistente da una sentenza passata in giudicato …".

La prima affermazione della Cassazione consiste nel dire, riprendendo in modo chiaro precedenti arresti della stessa Cassazione sullo stesso tema, che "…Nella valutazione del fumus commissi delicti, quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice del riesame non può avere riguardo alla sola astratta configurabilità del reato, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concrete risultanze processuali e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibile l'impostazione accusatoria, e plausibile un giudizio prognostico negativo per l'indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell'accusa …".

Nel caso di specie il Tribunale avrebbe violato questo principio considerato che non ha fatto alcuna valutazione ed anzi non avrebbe neppure dato conto di quale debito tributario, a carico del ricorrente, si debba tenere conto per giustificare il sequestro.

Andando poi nel dettaglio la Cassazione afferma che "… Il reato di pericolo dell'art. 11 d. Igs. 74/2000, infatti, si configura solo ed esclusivamente in presenza di un debito fiscale anche se non ancora definitivo, ma pur sempre esistente …"

La Corte stabilisce che "… Il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte è reato di pericolo per il quale non rileva l'avvenuta emissione, in tutto o in parte, di cartelle esattoriali ma è richiesta soltanto l'esistenza di un credito erariale relativo, per capitale e/o interessi o sanzioni, ad imposte sui redditi o sul valore aggiunto, suscettibile di essere azionato coattivamente; pertanto, la verifica del superamento della prevista soglia di punibilità (superiore a cinquantamila euro) va effettuata al momento del compimento dell'atto simulato o fraudolento, senza tener conto degli interessi e delle somme aggiuntive successivamente maturate" (Sez. 3 - , Sentenza n. 37178 del 30/09/2020 Cc. - dep. 23/12/2020 - Rv. 280449 - 01) …".

Sempre la Cassazione conferma che "… La condotta fraudolenta deve essere rivolta a sottrarsi al pagamento delle imposte e in caso di assenza di debito fiscale non può configurarsi nessuna condotta fraudolenta (intenzionalmente rivolta, appunto, a sottrarsi al pagamento) …".

Una sentenza che nel complesso appare corretta ed equilibrata sancendo in modo esplicito che esiste un collegamento tra un debito tributario e la fattispecie criminosa ovvero che in assenza di un debito fiscale il soggetto che aliena beni non può considerarsi come un soggetto che compie il fatto di reato in quanto non esiste alcuna imposta cui lo stesso deve sottrarsi.

Questo comporta che nell'atto di alienazione sia complesso vedere quella intenzionalità che appare necessaria per giungere alla configurazione del fatto di reato.

*a cura del Dottor Paolo Comuzzi

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