Comunitario e Internazionale

La Spagna risarcisce il padre la cui pensione di invalidità non è integrata in presenza di due figli

Infatti la maggiorazione del trattamento solo per le madri è stata già bocciata come discriminatoria dalla Cgue nel 2019

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di Paola Rossi

Il giudice spagnolo deve concedere l'integrazione cosiddetta "per maternità" anche ai padri. Si tratta del trattamento che aumenta la pensione d'invalidità in presenza di due o più figli. La concessione riservata solo alle madri è già stata bocciata come discriminatoria. E fino a quando i padri potranno ottenere il diritto solo appellandosi ai giudici contro il rifiuto amministrativo, questi vanno anche risarciti per le spese sostenute.
Tutto ciò in attesa che lo Stato membro adegui la propria legge al diritto eurounitario come interpretato dalal Corte Ue.

Oggi la con la sentenza sulla causa C-113/22 La Corte di giustizia dell'Unione europea ha specificatamente affermato che i padri di due o più figli - di fatto obbligati ad agire in giudizio per beneficiare di un'integrazione della loro pensione di invalidità - hanno diritto a un indennizzo supplementare per la doppia discriminazione subita. Infatti la legge spagnola non è stata ancora adeguata alla pronuncia del 2019 e comporta l'attesa dei tempi della giustizia e l'onre delle sèpese per ricorrere contro l'ancora diffusa prassi amministrativa consistente nel rifiutare in ogni caso di concedere tale integrazione anche ai padri.

La vicenda già chiarita nel 2019
Con sentenza del 12 dicembre 2019, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha considerato che l'integrazione della pensione concessa dalla Spagna unicamente alle madri beneficiarie di una pensione di invalidità, qualora avessero due o più figli (biologici o adottati), ad esclusione dei padri che si trovassero in una situazione analoga, poteva costituire una discriminazione diretta fondata sul sesso, contraria alla direttiva sulla parità di trattamento.

La situazione attuale
La Cgue chiarisce al giudice spagnolo del rinvio pregiudiziale che quando una discriminazione, contraria al diritto dell'Unione, sia stata constatata e finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, i giudici nazionali e le autorità amministrative nazionali sono tenuti a disapplicare qualsiasi disposizione nazionale discriminatoria, senza attendere che quest'ultima sia eliminata dal Legislatore. Da cui l'immediata applicazione dell'interpretazione fornita dalla Cgue. Ma se il cittadino per ottenere il riconoscimento del proprio diritto è obbligato a superare attraverso il ricorso giurisdizionale il rifiuto amministrativo a questi va riconosciuto un ulteriore indennizzo per le spese di giustizia e legali sostenute.

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