Civile

La successione ereditaria nel patrimonio digitale: criptovalute ed eredità digitale

Oggetto della devoluzione mortis causa sono sempre stati, beni immobili o mobili, oltre che beni immateriali, e beni di valore affettivo. Con la rivoluzione digitale, tuttavia, la vita di ciascun individuo è mutata, ora grazie alla diffusione di device sempre più piccoli e potenti, ora grazie all'aumento di servizi prestati in rete.

di Alessandro d'Arminio Monforte *


Oggetto della devoluzione mortis causa sono sempre stati, beni immobili o mobili, oltre che beni immateriali, e beni di valore affettivo. Con la rivoluzione digitale, tuttavia, la vita di ciascun individuo è mutata, ora grazie alla diffusione di device sempre più piccoli e potenti, ora grazie all'aumento di servizi prestati in rete.

Sul piano successorio ciò ha comportato conseguenze di non poco momento, prima tra tutte l'accrescimento del patrimonio personale con nuovi cespiti: i beni c.d. digitali, ovvero beni dematerializzati rappresentati in formato binario (0 e 1), di cui si possono vantare i relativi diritti di utilizzazione, contenuti all'interno di un dispositivo di memorizzazione fisico o virtuale (ovvero di un account), frequentemente protetti da credenziali di accesso.

I beni digitali si possono distinguere in base alla loro natura patrimoniale o non patrimoniale: mentre i beni a contenuto patrimoniale possiedono un valore economico intrinseco o ad essi è correlata una facoltà di utilizzazione economica (ad esempio, i collezionabili digitali, i programmi per elaboratore, le fotografie digitali di un fotografo professionista, i progetti di un architetto, i video di un filmmaker, ecc.), tra i beni a contenuto non patrimoniale (o personale) vi rientrano invece tutti quei beni che rispondono a interessi individuali o affettivi (quali, ad esempio, e-mail, fotografie di famiglia, scritti intimi o personali).

Il patrimonio ereditario digitale può dunque dirsi composto da beni immateriali eterogenei che necessitano (anch'essi) di essere trasmessi mortis causa nonostante le criticità legate alla presenza di chiavi di accesso (note solo al loro creatore) e l'assenza di strumenti giuridici dedicati alla successione nel patrimonio digitale.

Negli ultimi anni sono quindi aumentati gli studi sul fenomeno della c.d. eredità digitale e, in particolare, sugli aspetti legati, da un lato, alla sua pianificazione e, dall'altro lato, alle conseguenze derivanti dall'impossibilità per gli eredi di accedere ai device, agli account e, dunque, ai singoli beni digitali appartenuti al defunto.

La problematica, particolarmente sentita anche per i beni di natura personale, trova la sua massima espressione nell'ambito delle criptovalute (ovvero di quelle monete virtuali prive di un controvalore garantito da un soggetto terzo e accessibili attraverso una chiave crittografica, destinate all'investimento, alla detenzione o all'uso esattamente come la moneta avente corso legale, con la differenza che le transazioni possono essere realizzate solo attraverso strumenti tecnologici, ossia attraverso la blockchain) in quanto al variare della loro forma di detenzione, può mutare anche la possibilità di ottenerne effettivamente il possesso.

Se, infatti, la detenzione della criptovalute è effettuata attraverso un account aperto presso un istituto bancario o altri intermediari on-line (c.d.exchange), l'acquisto del suo possesso potrà avvenire (come accade per l'acquisizione dei dati contenuti in qualsiasi altro account), ora attraverso gli stessi device utilizzati dal defunto (sfruttando le funzionalità di memorizzazione delle password offerte browser di navigazione) ora attraverso una richiesta avanzata all'intermediario in forza delle norme del Codice civile che regolano la successione, in combinato disposto con l'art. 15 del Regolamento UE 679/2016 sul trattamento dei dati personali e l'art. 2 terdecies del D.lgs. 196/2003, oltre che in forza del contratto con il fornitore del servizio.

Il servizio di exchange si occupa infatti di convertire la valuta "fiat" in criptovaluta e di fornire all'utente un account per operare con la criptovaluta detenuta, ma per effettuare le operazioni sulla blockchain, l'exchange utilizza sempre la propria chiave privata, riconducibile esclusivamente al proprio portafoglio, e tiene traccia della giacenza di ciascuno utente all'interno del proprio portafoglio (come una banca ordinaria).

Se, invece, la detenzione della criptovalute è effettuata direttamente dall'utente, le possibilità di acquisizione del suo possesso sono estremamente ridotte - salvo il caso in cui la criptovaluta sia custodita attraverso un c.d. "paper wallet", ovvero un semplice foglio cartaceo (o un documento informatico) sul quale è stampata la chiave privata.

Infatti, nel caso in cui la chiave privata sia custodita attraverso i c.d. software wallet (ovvero applicazioni, accessibili tramite password, che contengono la chiave privata) le problematiche tecniche legate all'accesso ora al device all'interno del quale è stato installato il software di custodia della chiave privata ora al software medesimo (protetto da una password), potrebbero rivelarsi insuperabili.

Nel caso in cui poi il defunto si fosse determinato per la detenzione attraverso un c.d. hardware wallet (ovvero un device esteticamente simile ad una memoria flash USB e collegabile ad un computer con le stesse modalità, contenente sia la chiave privata sia un'interfaccia per il sistema di firma attivabile mediante un PIN complesso), oltre alle difficoltà di reperimento dell'hardware medesimo, l'acquisto del possesso potrebbe rivelarsi impossibile anche attraverso una procedura di c.d. chip off (la procedura di "chip off" consiste nella rimozione fisica dei componenti dalla scheda logica per effettuare un accesso fisico al componente contenente la chiave privata da estrarre e alcuna norma potrebbe essere d'aiuto).

Tenuto conto di quanto sopra, è evidente che una preventiva e articolata pianificazione successoria si rivela quanto mai necessaria non solo per i beni economicamente rilevanti (quali le criptovalute, i progetti di un architetto, le opere di uno scrittore, le fotografie di un fotografo professionista, i collezionabili digitali, ecc.), bensì anche per i beni a contenuto personale (foto di famiglia, e-mail, messaggi, diari, scritti personali, ecc.).

Per comprenderne le ragioni basti del resto porsi una semplice domanda: posto che siamo soliti affidare quotidianamente il nostro patrimonio digitale (foto, documenti, e-mail, criptovalute, messaggi, ecc.) ad una serie di 0 e 1 memorizzati su supporti protetti da password a noi solamente note, cosa accadrebbe se quei bit, carichi di valore (economico o personale), non potessero giungere a coloro che sono destinati a succederci solo perché la password da noi posta a protezione dei nostri device è loro ignota?

La risposta è stata tanto banale quanto allarmante: della vita, della storia, del patrimonio digitale di ciascuno di noi non resterebbe nulla.


*Avv. Alessandro d'Arminio Monforte (IT Law ed esperto di eredità digitale) - Founder di NetworkLex Studio Legale Autore de "La successione ereditaria nel patrimonio digitale", Pacini Editore, 2020.


Fonti consultate:
MANIACI E D'ARMINIO MONFORTE, Eredità digitale tra silenzio della legge ed esigenze di pianificazione negoziale, in Corr. giur., 2020, 11; Id., Digital asset e problemi di diritto successorio, in Banche, intermediari e Fintech. I nuovi strumenti digitali in ambito finanziario, a cura di Cassano, Di Ciommo, De Ritis, Milano, 2021; BERTI E ZANETTI, La trasmissione mortis causa del patrimonio e dell'identità digitale: strumenti giuridici, operativi e prospettive de iure condendo, in Law and Media Working Paper Series, n. 18/2016 (il testo è disponibile al seguente link http://www.medialaws.eu/la-trasmissione-mortis-causa-del-patrimonio-e-dellidentita-digitale-strumenti-giuridici-operativi-e-prospettive-de-iure-condendo-working-paper-series-no-182016/); SERENA, Eredità digitale, in Aa.Vv. Identità ed eredità digitali, stato dell'arte e possibili soluzioni, Ariccia (RM), 2016; MASTROBERARDINO, Il patrimonio digitale, Napoli, 2019; MARINO, La successione digitale, in Oss. dir. civ. e comm., 2018; MORONE, Bitcoin e successione ereditaria: profili civili e fiscali, in Giustiziacivile.com, n. 2/2018; CAPACCIOLI, Criptovalute e bitcoin: un'analisi giuridica, Milano, 2015; sulla natura giuridica dei bitcoin, cfr. PERNICE, La controversa natura giuridica di Bitcoin: un'ipotesi ricostruttiva, in Rass. dir. civ., 2018; VARDI, «Criptovalute» e dintorni: alcune considerazioni sulla natura giuridica dei Bitcoin, in Dir. inf., 2015.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©