LA TETTOIA SUL LASTRICO DI PROPRIETÀ INDIVIDUALE
Qualora la tettoia venisse realizzata sul lastrico solare di proprietà esclusiva, la stessa non costituirebbe un “tetto parziale” del condominio, ma rimarrebbe di proprietà esclusiva della condomina, con tutti i relativi oneri che ne deriveranno.Invece, per quel che riguarda la realizzazione della tettoia, la norma di riferimento, rinnovata dalla riforma del condominio (legge 220/2012), è l’articolo 1122 del Codice civile, il quale dispone che «nell’unità immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all’uso comune, che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale, il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. In ogni caso è data preventiva notizia all’amministratore che ne riferisce all’assemblea».Pertanto, il condomino che ha intenzione di realizzare la tettoia dovrà, comunque, darne preventiva notizia all’amministratore, che ne riferirà in assemblea. Inoltre, la tettoia potrà essere realizzata qualora non rechi danno alle parti comuni e non determini pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza e/o al decoro architettonico dell’edificio condominiale.