La truffa contrattuale telematica non è aggravata dalla minorata difesa dell'acquirente se vi sono scambi diretti
La costante distanza che aggrava il reato commesso on line viene meno se le parti trattano con telefonate e messaggi personali
Non scatta l'aggravante della minorata difesa per la truffa contrattuale realizzata con la vendita di un bene in ostensione sulla rete telematica, ma corredata di scambi di messaggi e telefonate tra l'acquirente e il venditore responsabile di aver ingannato il primo tramite un'offerta infedele sulle qualità del bene posto in vendita.
L'aggravante della minorata difesa per giurisprudenza costante scatta sempre in caso di truffa telematica, a causa della perdurante distanza durante tutto il periodo delle trattative e per l'impossibilità di una piena verifica delle qualità del bene posto in vendita on line, che è apprezzabile solo tramite immagini fotografiche pubblicate sul web.
La Cassazione - con la sentenza n. 27132/2023 - ha però chiarito che la truffa contrattuale telematica non è automaticamente da ritenere aggravata se la vendita a distanza è contemperata da contatti diretti e personali tra le due parti contrattuali.
Infatti, nel caso concreto la compravendita era stata conclusa non solo attraverso l'incontro tra offerta e domanda sulla piattaforma telematica, ma anche tramite comunicazione diretta tra le parti concretizzatasi con telefonate tra i due e con invio e ricezione di messaggi personali cosiddetti punto-punto o end to end.
Ciò avrebbe consentito maggior consapevolezza sulle caratteristiche del bene e sull'affidabilità del venditore, nonostante il raggiro, comunque messo in atto, ai danni della persona interessata all'acquisto poi realizzatosi con grave danno patrimoniale per quest'ultimo.
Dunque la sperequazione tra la posizione di chi vende e di chi acquista on line non è una presunzione, ma va verificata al fine di accertare se la truffa sia stata agevolata dalla costante distanza tra le parti e dal fatto che il truffatore abbia realizzato il reato proprio approfittando di tale disequilibrio, compresa la possibilità che il web offre di agire sotto mentite spoglie.
Spetterà, quindi ora al giudice del rinvio accertare se i fatti storici dimostrano che nonostante i contatti diretti e personali la modalità della vendita telematica sia stata o meno foriera del raggiro, cioè il mezzo utile alla perpetrazione della truffa. E a seconda del risultato di tale accertamento riconoscerà la sussistenza o meno dell'aggravante che pesa anche a fini cautelari sull'imputato.