Lavoro

Lavoratori comunali: il mancato godimento della domenica non genera usura psico-fisica e risarcimento del danno

Devve essere previsto un riposo compensativo e una maggiorazione della retribuzione per il festivo lavorato

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di Giampaolo Piagnerelli

I lavoratori del Comune non possono chiedere e ottenere il risarcimento del danno per aver lavorato continuativamente anche il settimo giorno, perché è la stessa legge a prevedere riposi compensativi e una maggiore retribuzione per aver lavorato nel giorno di riposo (solitamente la domenica). Questo è quanto chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 41889/21.

I fatti
Due lavoratori si sono visti respingere il ricorso dalla Corte d'appello di Napoli, che aveva a oggetto il risarcimento del danno da usura psicofisica, asseritamente derivata dal mancato godimento del riposo dopo sei giorni consecutivi di lavoro. In particolare la Corte territoriale ha evidenziato come gli appellanti - entrambi appartenenti al Corpo della polizia municipale - avevano prestato attività lavorativa con orario di lavoro articolato in turni, che prevedevano sostanzialmente una volta ogni quattro settimane, il servizio anche nella giornata di domenica. Igiudici di seconde cure hanno puntualizzato che in caso di necessità, la maggiore gravosità della prestazione giustifica l'attribuzione di un ulteriore compenso, anche nell'ipotesi in cui il lavoratore goda poi del riposo compensativo. Hanno inoltre precisato che, qualora la protrazione della prestazione abbia fondamento normativo, non vi è spazio per una pretesa risarcitoria. La Corte territoriale ha rilevato, inoltre, che gli appellanti oltre a trascurare la normativa contrattuale avevano domandato il risarcimento del danno senza assolvere gli oneri di allegazione e prova che gravano sul soggetto che propone l'azione risarcitoria. Contro la sentenza gli appellanti hanno proposto ricorso in Cassazione.

La decisione della Cassazione
I Supremi giudici, in linea con quanto già stabilito dal giudice di seconde cure, hanno chiarito che, ferma l'impossibilità di considerare la vicenda nel merito, né la disciplina contrattuale applicabile alla fattispecie né le fonti sovranazionali impongono che il godimento del riposo, che deve essere assicurato in ragione di un giorno su sette, debba avvenire sempre nel settimo giorno consecutivo e, pertanto, è smentita in radice la tesi dei ricorrenti, secondo cui il mancato rispetto dell'intervallo temporale sarebbe sufficiente a generare un danno da usura psico-fisica, risarcibile a prescindere da ogni allegazione e prova del danno.

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