Penale

Lavoro di pubblica utilità, il ritardato consenso dell’ente non esclude la sanzione sostitutiva

All’atto della domanda del condannato di applicazione di Lpu il giudice ha il dovere di verificare la possibilità di conseguire l’ok dell’ente individuato anche fissando apposita udienza

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di Paola Rossi

Il giudice richiesto dell’applicazione di una sanzione sostitutiva deve utilizzare i termini e i mezzi di verifica messi a sua disposizione per valutare - anche dopo la pronuncia della condanna - il ricorrere dei presupposti per la concessione del beneficio, compresa l’acquisizione del consenso da parte dell’ente individuato dal condannato per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Non basta quindii che al momento dell’istanza di applicazione della pena sostitutiva sia già stato acquisito il consenso di cui sopra perché sia da considerarsi legittima la negazione dell’accesso al beneficio. Anche d’ufficio il giudice deve procedere alle dovute verifiche e non può de plano negare la sostituzione per la mancata acquisizione dell’ok da parte dell’ente considerando spirato il termine per la concessione solo perché manca un tassello del beneficio al momento della lettura del dispositivo di condanna.

La norma interpretata dalla Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 38127/2024 - è l’articolo 545 bis del Codice di procedura penale inserito nel nostro ordinamento dalla Riforma Cartabia. La norma di fatto prevede un’autonoma fase valutativa - rispetto al momento della pronuncia di condanna e della lettura del dispositivo in udienza - della richiesta proveniente dall’imputato. E, infatti, in caso di mancanza di elementi valutativi per la concessione del beneficio dopo la lettura del dispositivo il giudice può disporre ulteriore specifica udienza incentrata specificatamente sulla questione della sostituzione della pena. Non è quindi legittima la decisione che non risponde alla richiesta di applicazione del lavoro di pubblica utilità o la nega per la constata assenza al momento dell’istanza dell’ok dell’ente indicato come luogo di svolgimento della pena sostitutiva.

Infatti, come spiega la Cassazione il dispositivo può essere successivamente integrato nella medesima udienza dove se ne è data lettura e quando necessario all’udienza ad hoc che il giudice può fissare a 60 giorni di distanza.

Il caso riguardava l’applicazione del beneficio al condannato recidivo per infedele dichiarazione Iva che si è visto rigettare la domanda di applicazione del beneficio per mancanza dell’assenso dell’ente successivamente espresso dopo l’udenza ultima in cui era stata pronunciata la condanna. Per tale comportamento inerte del giudice, e pianamente constatativo della mancanza del consenso dell’ente, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza contenente il diniego del lavoro di pubblica utilità, affinchè sia svolto nuovo giudizio sul punto del beneficio.

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