Comunitario e Internazionale

Le azioni legali avviate dal soggetto colpito da Mae non integrano la "forza maggiore" impeditiva della consegna

In caso di mancata esecuzione del mandato, allo scadere del termine non validamente prorogato, il ricercato va rilasciato

di Paola Rossi

Non costituisce ostacolo giuridico all'esecuzione della decisione di consegna di un ricercato l'azione legale avviata da questi nel Paese chiamato a eseguire il mandato di arresto europeo.
Per la Corte Ue le azioni legali avviate dal ricercato non integrano in sé gli estremi della "forza maggiore" che impedisce in modo legittimo l'esecuzione di un Mae.
La Cgue con la sentenza sulla causa C-804/21 interpreta la nozione di «forza maggiore» ed esclude che vi rientrino automaticamente anche gli ostacoli giuridici derivanti da azioni legali avviate dal ricercato, che comunque se non viene consegnato nei termini previsti, al loro scadere va rilasciato. L'obbligo di verificare l'esistenza di una causa di forza maggiore impeditiva della consegna compete esclusivamente alle autorità giudiziarie del Paese dell'esecuzione e non può essere adempiuto dalle forze di polizia. Per cui l'accertamento dell'eventuale ostacolo alla consegna operato da autorità diversa da quella giudiziaria non è valido ai fini della sospensione del termine fissato: in tal caso alla scadenza il Paese di esecuzione è tenuto al rilascio, ma deve garantire che la persona non si dia alla fuga.

Il caso
La vicenda riguardava due cittadini rumeni per i quali erano stati emessi mandati di arresto europeo dall'autorità giudiziaria della Romania al fine di dare esecuzione a pene detentive e accessorie, per traffico di stupefacenti "pericolosi ed altamente pericolosi" e associazione a delinquere. Il Paese ultimo chiamato a eseguire la consegna era la Finlandia che aveva proceduto all'arresto dei due rumeni, dopo che i due ricercati avevano lasciato la Svezia dove era stata avviata l'esecuzione dei mandati di arresto europeo con l'emissione dell'ordine di consegna alla Romania.
Una volta scattato lo stato di detenzione in Finlandia, tale Paese non era di fatto riuscito a dare esecuzione alla consegna: prima per gli ostacoli rappresentati dall'emergenza della pandemia e poi per l'avvenuta presentazione di domande di asilo da parte dei due cittadini rumeni alle autorità finlandesi.
A tale richiesta di asilo seguiva poi da parte dei due detenuti la proposizione di un'azione diretta a ottenere da un lato il rilascio, perché il termine ultimo stabilito per la consegna era scaduto e dall'altro lato, il rinvio della consegna a causa della pendenza delle loro domande di asilo. I ricorsi sono stati dichiarati irricevibili e contro il rigetto è stata adita la Corte suprema finlandese, giudice a quo del rinvio pregiudiziale alla Corte Ue.

La nozione di «forza maggiore»
La decisione della Corte Ue risponde al dubbio delle autorità finlandesi riguardo alla ricorrenza di quei presupposti che consentono deroghe della scadenza del termine di consegna inizialmente fissato dallo Stato di esecuzione del Mae.
La norma al centro della questione è l'articolo 23 della decisione quadro 2002/584 sul termine di consegna dei ricercati, una volta che la decisione definitiva di consegna sia stata adottata dalle autorità competenti dello Stato membro dell'esecuzione. In base alla norma unionale solo ostacoli integranti la forza maggiore, validamente accertata, possono prorogare i termini di detenzione, altrimenti la persona oggetto del Mae va rilasciata in tempi brevissimi alla scadenza del termine originariamente fissato per la consegna.
La forza maggiore permette che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione e l'autorità giudiziaria emittente concordino immediatamente una nuova data di consegna.

Le azioni legali intentate prima della consegna
La Corte Ue chiarisce che non possono essere considerate "circostanze imprevedibili" l'avvio di azioni legali da parte della persona oggetto del mandato d'arresto europeo, promosse in base al diritto nazionale dello Stato membro dell'esecuzione, per opporsi alla consegna o per ottenere l'effetto di ritardarla.
Per cui gli ostacoli giuridici derivanti da azioni legali pendenti non integrano un'ipotesi di forza maggiore che consenta di considerare sospeso il termine di consegna stabilito in via definitiva dalle autorità giudiziarie. Pertanto, le autorità dello Stato membro dell'esecuzione rimangono obbligate, in via di principio, a consegnare detta persona alle autorità dello Stato membro emittente entro i termini stabiliti.

La verifica dell'esistenza di un ostacolo
La Cgue precisa, infine, che ai fini della sospensione del termine non è da considerarsi soddisfatto l'obbligo di un intervento dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione se il compito di verifica del caso di forza maggiore e dei presupposti per mantenere lo stato di detenzione viene svolto, invece, dalla polizia. In tal caso l'obbligo non si ritiene soddisfatto per il mancato intervento dell'autorità giudiziaria e mancano quindi i presupposti per fissare una nuova data di consegna, trattandosi di compito che non può essere attribuito a un servizio di polizia dallo Stato membro dell'esecuzione.
Di conseguenza, in mancanza di un intervento dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione, i termini previsti dall'articolo 23 della decisione quadro non possono essere validamente prorogati, ma vanno anzi considerati scaduti e la persona deve immediatamente essere rilasciata. Per adempiere all'obbligo di evitare rischi di fuga lo Stato di esecuzione può predisporre - scaduto il termine di consegna - tutte le misura adatte allo scopo, ma nessuna di quelle che comportino la privazione della libertà.

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