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Le compagnie aeree devono dettagliare gli importi delle tariffe pubblicate

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«La trasparenza dei prezzi implica che, nel pubblicare le loro tariffe, le compagnie aeree devono precisare separatamente gli importi dovuti dai clienti per le tasse, i diritti aeroportuali nonché gli altri diritti, asse e supplementi e non possono, pertanto, includere, nemmeno parzialmente, tali elementi nella tariffa passeggeri». Lo ha stabilito la Corte Ue di giustizia con la sentenza 6 luglio 2017 causa C-290/16 in una causa che ha coinvolto la compagnia aerea tedesca Air Berlin relativa alle spese di annullamento chieste ai consumatori.
Air Berlin aveva inserito tra le sue condizioni generali di contratto una clausola in forza della quale, se un passeggero annulla la prenotazione di un volo con tariffa economica o non si presenta all'imbarco di tale volo, dalla somma che gli deve essere rimborsata è prelevato un importo di 25 euro a titolo di spese amministrative. Secondo il Bundesverband der Verbraucherzentralen (Unione federale tedesca delle centrali di consumatori) tale clausola è nulla in forza del diritto tedesco, dato che sfavorisce indebitamente i clienti. Inoltre, trattandosi dell'esecuzione di un obbligo ex lege, la Air Berlin non potrebbe esigere il pagamento di spese separate. Il Bundesverband ha quindi proposto, dinanzi ai giudici tedeschi, un'azione inibitoria nei confronti della Air Berlin e la Corte federale di giustizia ha poi chiesto alla Corte Ue di pronunciarsi.
Con la sentenza i giudici Ue affermano che la libertà in materia di tariffe riconosciuta ai vettori aerei dal regolamento sulla prestazione dei servizi aerei non osta a che l'applicazione di una normativa nazionale che traspone la direttiva sulle clausole abusive possa condurre alla dichiarazione di nullità di una clausola, contenuta nelle condizioni generali di contratto, che consente di fatturare spese amministrative forfettarie separate a clienti che abbiano annullato la loro prenotazione o non si siano presentati a un volo. Le regole generali che tutelano i consumatori contro le clausole abusive si applicano parimenti ai contratti di trasporto aereo.
Per quanto riguarda la trasparenza dei prezzi imposta dal regolamento sulla prestazione dei servizi aerei, la Corte precisa che, «nel pubblicare le loro tariffe, i vettori aerei devono precisare separatamente gli importi dovuti dai clienti». La tariffa passeggeri, le tasse, i diritti aeroportuali e tutti gli altri diritti, tasse e supplementi, che compongono il prezzo finale da pagare «devono sempre essere resi noti al cliente nella misura degli importi che essi rappresentano in tale prezzo finale». Se i vettori aerei avessero la scelta tra includere tali tasse, diritti, supplementi o altri diritti nella tariffa aerea passeggeri oppure indicare separatamente tali voci, «l'obiettivo di informazione e di trasparenza dei prezzi cui mira il regolamento non sarebbe conseguito».

Cgue -Sentenza 6 luglio 2017 causa C 290/16

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