Civile

Le condizioni per il riscatto agrario devono sussistere fino all’esercizio del diritto

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di Mario Finocchiaro

Le condizioni alle quali è subordinata la proficua utilizzazione del meccanismo del riscatto agrario, da parte del coltivatore diretto proprietario di un fondo confinante con quello in vendita, devono sussistere tanto alla data in cui nasce il relativo diritto, coincidente con la vendita del fondo al terzo, quanto alla data in cui lo stesso è esercitato, che si identifica con il momento nel quale la dichiarazione del retraente perviene al retrattato, senza che il giudice debba verificare la persistenza dei requisiti per tutta la durata della causa, dalla sua proposizione e sino al momento della emanazione del sentenza. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza del 13 marzo 2015 n. 5202 . Secondo i giudici della terza sezione civile è dunque irrilevante che nelle more del giudizio il retraente abbia alienato a terzi il fondo (confinante con quello oggetto di retratto) e non ne sia più proprietario al momento della definizione del giudizio.

I precedenti della Suprema corte - Pressoché negli stessi termini della pronunzia ora in rassegna, Cassazione, sentenza 28 febbraio 2012 n. 3010, resa in una fattispecie in cui il retraente aveva impugnato con ricorso per cassazione la sentenza di appello che aveva rigettato la proposta domanda di riscatto e il ricorrente incidentale (id est il retrattato) aveva eccepito che avendo il ricorrente principale, nelle more del giudizio, alienato a terzi il fondo confinante con quello oggetto del contendere doveva dichiararsi cessata, tra le parti, la materia del contendere (con passaggio in giudicato, quindi, della sentenza di appello).

In particolare, in quell'occasione la Suprema corte - dopo avere evidenziato l’impossibilità, per il ricorrente incidentale di produrre il nuovo documento costituito dalla copia dell'atto di vendita del fondo già di proprietà del ricorrente principale - ebbe a precisare, da un lato, che se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie (articolo 111 del Cpc, comma 1) e in ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo (articolo 111 del Cpc), dall'altro, che per effetto della alienazione, a terzi, del fondo di sua proprietà il ricorrente principale aveva ceduto a costoro anche il diritto al riscatto del terreno asseritamente confinante, oggetto del presente giudizio, sì che è palese che il processo deve, comunque, proseguire tra le parti originarie, da ultimo - infine - «si osserva che in materia costituisce ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte regolatrice, l'affermazione secondo cui in materia di prelazione agraria, le condizioni per l'esercizio della facoltà di riscatto vanno riscontrate nel momento in cui sorge detta facoltà col compimento dell'atto di alienazione al terzo in violazione del diritto di prelazione, oppure nel momento in cui essa viene esercitata, con la dichiarazione relativa al retratto comunicata dal retraente al retrattato, senza che il giudice debba verificare la persistenza dei requisiti previsti dalla legge n. 590 del 1965, art. 8 per tutta la durata della causa, dalla sua proposizione sino al momento della emanazione della sentenza (Cassazione sentenze 8 luglio 2005 n. 14448; 23 giugno 1986, n. 4166; 17 novembre 1983, n. 6868)».

Sempre nella stessa ottica, le condizioni alle quali è subordinata la proficua utilizzazione del meccanismo del riscatto devono sussistere tanto alla data in cui nasce il relativo diritto, coincidente con la vendita del fondo al terzo, quanto alla data in cui lo stesso è esercitato, identificantesi con il momento nel quale la dichiarazione del retraente perviene al retrattato, che segna la conclusione del procedimento acquisitivo con il subingresso del primo al secondo, altresì Cassazione, sentenza 9 novembre 2006 n. 23902, per la quale, pertanto, ove il mutamento della destinazione, da agraria a industriale (o, comunque, urbana), del fondo oggetto del diritto di retratto, viene a verificarsi tra il primo e il secondo dei suddetti momenti, rimane impedito il perfezionamento della vicenda acquisitiva in favore del traente, poiché non si prospetta giustificabile tutelare la formazione della piccola proprietà coltivatrice attraverso il riscatto di un fondo che non si presti più a tale destinazione.

Non diversamente, Cassazione, sentenza 25 ottobre 2010 n. 21822 secondo cui le condizioni soggettive e oggettive che legittimano l'avente diritto a riscattare il fondo dall'acquirente devono esistere sia nel momento in cui nasce ex lege il diritto di retratto (momento che coincide con l'alienazione e non con la stipulazione del contratto preliminare tra proprietario e terzo retrattato), sia al momento della ricezione da parte di quest'ultimo della dichiarazione di riscatto, con la conseguenza che, se esse vengono meno prima o nell'intervallo di tempo tra questi due momenti, non si perfeziona la vicenda traslativa per la carenza dei requisiti del diritto potestativo di riscatto e secondo cui, inoltre, non è poi inutile ricordare che l'individuazione della data del compimento del trasferimento al retraente in quella in cui la dichiarazione dello stesso perviene al retrattato, comporta l'irrilevanza del successivo mutamento di destinazione del fondo, da agraria a edilizia o a urbana in generale, mutamento che è invece di ostacolo all'acquisizione allorché si verifichi tra il primo e il secondo dei predetti momenti.

Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 17 marzo 2015 n. 5202

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