Comunitario e Internazionale

Le informazioni sulla procedura di asilo vanno fornite anche in occasione di una seconda domanda

Contro il trasferimento nel primo Stato Ue di norma il giudice non valuta il rischio di respingimento indiretto a meno di dubbi sulle garanzie offerte

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di Paola Rossi

La Corte Ue ha affermato che nelle procedure di asilo l’obbligo di consegnare l’opuscolo comune informativo e di svolgere un colloquio personale col richiedente sono imposti in base alle norme Ue indifferentemente a tutti gli Stati membri. Quindi anche nel caso in cui si debba assumere la decisione di procedere al trasferimento del richiedente verso il primo Stato membro in cui aveva già presentato una domanda di asilo. Mentre la valutazione del rischio di un “respingimento indiretto” verso il Paese di origine dello straniero va valutato in una simile situazione solo se il secondo Stato Ue intravede carenze nel regime adottato dal primo.

La Corte Ue ha così deciso con la sentenza di oggi sulle cause riunite C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 e C-328/21. Viene chiarito ai giudici nazionali che le informazioni sulla procedura di asilo devono essere fornite al richiedente anche in occasione di una seconda domanda di asilo e nel caso venga contestato il trasferimento verso lo Stato membro di presentazione della prima domanda non sono tenuti in linea di principio a valutare il richio di respingimento indiretto a meno che tali giudici non dubitino di carenze della procedura d’asilo o delle condizioni di accoglienza nel Paese Ue di trasferimento.

Infine, la Corte Ue precisa che divergenze di opinioni che siano emerse tra gli Stati membri, in relazione all’interpretazione dei presupposti della protezione internazionale non dimostrano l’esistenza di carenze sistemiche. Ogni Stato membro, infatti, deve ritenere - a meno di circostanze eccezionali - che gli altri Stati membri rispettino il diritto Ue e i diritti fondamentali riconosciuti dall’ordinamento dell’Unione europea.

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