Le ipotesi di ricusazione del giudice penale
Processo penale - Soggetti del processo - Ricusazione - Causa di cui all'art. 37, lett. b), c.p.p. - Configurabilità.
L'ipotesi di ricusazione di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), del Cpp fondata sull'indebita manifestazione del convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione, ricorre quando il giudice esprima valutazioni di merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato, in ordine ai fatti oggetto del processo, laddove l'avverbio indebitamente va interpretato nel senso di atto arbitrario nel contenuto. Nel caso in cui il giudice esprima valutazioni nell'esame di una questione incidentale la causa di ricusazione sussiste sole se tali valutazioni travalichino i limiti imposti dall'adozione del provvedimento incidentale, con l'espressione indebita di un giudizio non giustificato da un nesso funzionale con l'indicato provvedimento.
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 5 luglio 2019 n. 29430
Giudice - Ricusazione - Casi - Inimicizia grave - Dissenso ideologico e culturale nei confronti dell'attività svolta dagli imputati - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
In tema di ricusazione, non integrano inimicizia grave, ai sensi degli artt. 36, comma 1, lett. d) e 37, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., le manifestazioni di dissenso ideologico e culturale, anche radicale, rispetto all'attività svolta dagli imputati, non accompagnate da alcun rapporto di conoscenza con gli stessi che possa tradursi in un'avversione di tipo personale del giudice o dei suoi prossimi congiunti. (Nell'enunciare tale principio, la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la dichiarazione di ricusazione fondata sulla circostanza che il coniuge di un magistrato risultava aderente a movimenti e associazioni ambientaliste che avevano denunciato, anche attraverso pubblicazioni sui "social network", l'inquinamento asseritamente prodotto dall'azienda gestita dagli imputati).
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 8 novembre 2018 n. 50848
Giudice - Incompatibilità - Atti compiuti nel procedimento - Ricusazione - Manifestazione indebita del proprio convincimento - Requisiti - Fattispecie.
In tema di ricusazione, il carattere indebito della manifestazione del convincimento del giudice sui fatti oggetto dell'imputazione, richiede che l'esternazione venga espressa senza alcuna necessità funzionale e al di fuori di ogni collegamento con l'esercizio delle funzioni esercitate nella specifica fase procedimentale e va escluso nel caso di esternazione incidentale e occasionale fatta in diverso procedimento, su particolari aspetti della vicenda sottoposta al giudizio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima l'esclusione della causa di ricusazione eccepita nel caso in cui lo stesso giudice per le indagini preliminari, chiamato a decidere della misura interdittiva nei confronti dell'ente, nell'ambito del medesimo procedimento, aveva espresso considerazioni sul contesto organizzativo e decisionale della società in un precedente provvedimento cautelare nei confronti dell'indagato, persona fisica e socio dell'ente).
•Corte di cassazione, sezione V penale, sentenza 23 gennaio 2018 n. 3033
Giudice - Ricusazione - Casi - Manifestazione indebita del proprio convincimento - Provvedimento di conferma di una misura cautelare reale adottato come componente del tribunale del riesame - Sussistenza - Esclusione - Ragioni.
Non costituisce indebita manifestazione del convincimento del giudice, in grado di fondare una richiesta di ricusazione, il fatto che egli, nel corso del procedimento, come componente del tribunale del riesame, abbia confermato una misura cautelare reale, atteso che l'adozione di quest'ultima prescinde da qualsiasi valutazione sulla sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza in capo all'imputato.
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 29 dicembre 2017 n. 58024
Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - Procedimento - Causa di ricusazione del giudice prevista dall'art. 37, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. - Applicabilità in caso di valutazioni espresse dal giudice in un altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale - Esclusione - Fattispecie.
Non è applicabile al procedimento di prevenzione la causa di ricusazione prevista dall'art. 37, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. nel caso in cui il giudice abbia in precedenza espresso una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto in un altro procedimento di prevenzione o in un giudizio penale. (Fattispecie relativa alla presentazione di un'istanza di ricusazione di un componente del collegio incaricato dell'impugnazione di una misura di prevenzione che aveva già espresso considerazioni sulla posizione del proposto, in ordine al medesimo fatto, in altro precedente procedimento di prevenzione).
•Corte di cassazione, sezione I penale, sentenza 12 ottobre 2016 n. 43081