Le novità riguarderanno i procedimenti avviati dopo l’entrata in vigore
Ma è già possibile modificare le convenzioni per adottare le nuove regole
Qualsiasi riforma richiede norme transitorie per assicurare un ordinato “passaggio” dalle vecchie alle nuove regole. Per l’arbitrato il problema è duplice, perché al profilo processuale si assomma la natura sostanziale della convenzione arbitrale e l’esperienza della riforma del 2006 conferma l’importanza di disciplinare entrambi gli aspetti.
A complicare ulteriormente lo scenario ha pensato la legge di Bilancio per l’anno 2023 (legge n. 197 del 2022) che, allo scopo di far rispettare gli impegni legati al Pnrr, ha previsto una generalizzata anticipazione dell’applicabilità della riforma Cartabia dal 30 giugno 2023 al 28 febbraio 2023. Tuttavia, mentre la prima versione dell’articolo 35 del Dlgs 149/2022 dedicava il comma 9 alle nuove disposizioni sull’arbitrato, il testo introdotto dalla legge di stabilità nulla più prevede; ma la lacuna è solo apparente.
L’abrogazione del comma dedicato all’arbitrato comporta infatti la sussunzione della fattispecie nel regime generale previsto dal 1° comma dell’articolo 35, in base al quale le nuove regole si applicano ai procedimenti instaurati dal 1° marzo 2023. Vale a dire, per l’arbitrato, con la notifica dell’atto con il quale la parte dichiara di promuovere il procedimento, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri. Per gli arbitrati già pendenti al 28 febbraio 2023, invece, restano in vigore le precedenti regole, tra cui ad esempio il divieto per l’arbitro di pronunciare provvedimenti cautelari anche qualora questo potere gli fosse riconosciuto, come già previsto in alcuni regolamenti di Camere arbitrali.
Altre nuove disposizioni, e precisamente gli articoli 816-bis.1 e 819-quater del Codice di procedura civile, riguardano i rapporti fra arbitrato e processo. Per queste norme, l’efficacia scatterà di fatto ancora più in là nel tempo perché presuppongono anche il passaggio in giudicato del lodo o della sentenza di incompetenza nel procedimento instaurato dal 1° marzo 2023; per quelli già pendenti a questa data, dunque, anche se il passaggio in giudicato sia successivo al 28 febbraio 2023, opereranno ancora le regole previgenti.
La riforma interviene, infine, anche su due aspetti di contenuto sostanziale della convenzione arbitrale, e cioè la possibilità di indicare la legge o le norme applicabili al merito e l’attribuzione agli arbitri della potestà cautelare. Queste disposizioni sono però in vigore dal 18 ottobre 2022 perché l’articolo 35 del Dlgs 149/2022 disciplina solo le nuove norme processuali. Ciò significa che già oggi si possono introdurre o modificare convenzioni di arbitrato in contratti e in statuti per adottare le nuove disposizioni, e in particolare affidare agli arbitri il potere di pronunciare provvedimento cautelari. Queste clausole si applicheranno però soltanto agli arbitrati instaurati dal 1° marzo 2023.