Civile

Le opere tra tutela del diritto d’autore e libertà di utilizzo

La disputa tra la tutela del diritto d’autore e il libero utilizzo di ciò che esso tutela ha assunto nuove connotazioni in ragione dell’evoluzione tecnologica e del rapido accesso ai contenuti digitali

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di Mattia Dalla Costa (*)

Recente è il caso “Venerdì di Repubblica” (24 maggio 2024) che ha visto l’uscita della sua rubrica “Ora d’Arte” priva di immagini di riferimento in quanto, a detta del suo autore, troppo alti erano gli oneri richiesti dalla SIAE per l’utilizzo di quelle immagini. Una sorta di protesta, quella messa in atto dall’autore della rubrica, che ha seguito le dispute tra META e SIAE del 2023 e il recente disappunto della testata ArTribune che ha recensito le opere della mostra di Giorgio Morandi al Palazzo Reale di Milano senza poter far uso delle immagini di tali opere.

Ulteriore elemento di contrasto deriva dall’utilizzo e rielaborazione di opere tutelate dal diritto di autore da parte dell’intelligenza artificiale (generativa e non). Emblematica è stata la decisione del New York Times nel dicembre 2023 di citare in giudizio OpenAI e Microsoft per violazione del diritto d’autore, aprendo un nuovo fronte nella sempre più intensa battaglia legale sull’uso non autorizzato di opere proprietarie per addestrare tecnologie di I.A.. Secondo il New York Times ChatGPT avrebbe usato milioni di articoli pubblicati dal NY Times per addestrare chatbot automatizzati e resi poi fonte di informazioni affidabili in competizione con il giornale. Le due convenute hanno depositato presso la Corte Federale di Manhattan le proprie memorie negando con diverse motivazioni la sussistenza di profili di violazione del diritto d’autore. La futura sentenza costituirà sicuramente un leading case.

L’equilibio tra i diritti
Da un lato il diritto d’autore tutela ipso iure tutte le creazioni rientranti nel concetto di “opera dell’ingegno” (secondo la definizione dell’articolo 1 della legge sul diritto d’autore n. 633/1941 “l.d.a.”) e distingue tre principali categorie: i diritti morali, i diritti patrimoniali e i diritti connessi.

Dall’altro lato vi sono altri diritti (es. il diritto di cronaca, di espressione ecc.) che necessitano però il consenso o la licenza dell’autore o del soggetto che ne abbia acquisito i diritti patrimoniali per utilizzare una determinata opera. Esistono tuttavia eccezioni che permettono la libera utilizzazione dell’opera altrui, come ampiamente previsto dai sistemi di Common Law, in cui il cd. “Fair Use” si erge a strumento di bilanciamento tra i diritti IP sulle opere e la libera utilizzazione delle stesse. A livello nazionale la libera utilizzazione è prevista dagli articoli 65-71 decies l.d.a., che consentono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

• la menzione o riproduzione di opere o parti di esse per comunicazione al pubblico ad uso di critica, di discussione, di insegnamento o di ricerca scientifica, sempre con indicazione di fonte, data e autore, purché l’utilizzo non comporti concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera;

• la pubblicazione a titolo gratuito e a mezzo Internet di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro;

• la riproduzione di fono/videogrammi da parte di una persona fisica per uso esclusivamente personale, non a scopo di lucro.

Nonostante i tentativi del legislatore di raggiungere un equilibrio tra diritto d’autore e libera utilizzazione, il contrasto persiste e non mancano le lamentele da entrambi i fronti: l’autore teme la compressione della tutela della propria opera da parte di nuovi utilizzi non specificatamente regolamentati (si pensi alla intelligenza artificiale) o di facile accesso (il digitale) ed i comuni utilizzatori lamentano invece una limitazione della propria esigenza di fruizione e un assetto normativo poco flessibile. Dobbiamo quindi garantire un equilibrio tra la facilitazione della trasformazione digitale dell’industria creativa e la salvaguardia dei diritti dei creatori e degli utenti.

Simile è stata in epoca Covid la tendenza a contestare i brevetti ed il loro monopolio ventennale, dimenticando come la brevettazione protegga la ricerca e l’investimento (anche di università e centri di ricerca pubblici) e crei nuova ricerca ed innovazione, dando luogo ad un circolo virtuoso.

In Italia è la SIAE (Società Italiana degli Autori e degli Editori) l’ente preposto alla tutela, intermediazione e gestione dei diritti d’autore, che è stato in posizione di monopolio per oltre 120 anni.

Necessarie modifiche della normativa

Come emerso anche dalla recente cronaca, SIAE ha subito ampie critiche per talune politiche messe in atto nella gestione dei diritti d’autore che, è opportuno precisare, sono comunque connesse all’applicazione della normativa di settore. Ma anche il monopolio (o meglio il duopolio con LEA (Liberi Editori e Autori)) è venuto meno.

Vi è la necessità di un cambiamento dell’assetto normativo in materia di diritto d’autore che, pur garantendo la legittima protezione degli autori, consenta una maggior apertura del mercato: tale pluralismo tra i diversi soggetti (che siano entità commerciali indipendenti o non profit) che amministrano i diritti degli autori ed i loro compensi, consentirà ora l’offerta di servizi tailor made ai diversi autori secondo specializzazioni diverse (musica commerciale, indi, folk ecc.).

(*) Avvocato e Rechtsanwalt, Partner di CBA

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