Le prescrizioni presuntive non operano se il credito ha origine da contratto stipulato in forma scritta
La Suprema corte con la ordinanza 3 novembre 2020 n. 24320 ha ritenuto, in presenza del contratto scritto inter partes, la inapplicabilità della prescrizione di cui all'articolo 2956 del Cc
Le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione, non operano se il credito trae origine da contratto stipulato in forma scritta. Nella specie un medico chirurgo anestesista aveva concluso, per iscritto, con una clinica, poi fallita, un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. La sua domanda di ammissione al passivo fallimentare, per ottenere il pagamento delle prestazioni rese in forza di tale contratto, peraltro, era stata rigettata dal giudice delegato, che aveva ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione presuntiva sollevata dal curatore. In termini opposti la Suprema corte con la ordinanza 3 novembre 2020 n. 24320 ha ritenuto, in presenza del contratto scritto inter partes, la inapplicabilità della prescrizione di cui all'art. 2956 Cc, a prescindere dalla data in cui il contratto stesso aveva acquistato data certa nei confronti del fallimento.
L'orientamento della Cassazione - L 'orientamento espresso ora dalla Cassazione risulta conforme a costante giurisprudenza.
Infatti, tra le altre, le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione, non operano se il credito trae origine da contratto stipulato in forma scritta, Cassazione, ordinanza 30 aprile 2018 n. 10379, che evidenzia come le stesse riprendano la loro ordinaria operatività per la parte del credito derivante dall'esecuzione di prestazioni che non hanno fondamento nel documento contrattuale e Cassazione, sentenza 4 luglio 2012 n. 11145, ove la precisazione che, tuttavia, il contratto scritto che esclude l'operatività della prescrizione del credito dell'avvocato, ai sensi dell'art. 2956, n. 2, Cc, non può essere individuato nella procura ad litem, la quale, essendo negozio unilaterale di investimento della rappresentanza processuale, va tenuta distinta dal contratto di mandato attinente al rapporto interno tra cliente e professionista.
Non diversamente, Cassazione, ordinanza 8 maggio 2014 n. 9930, per la quale - comunque - di tali prescrizioni si può avvalere anche un soggetto obbligato a tenere le scritture contabili, non interferendo tale disciplina con quella dei requisiti di forma dei contratti.
Sempre nella stessa ottica si è affermato, in sede di legittimità:
- la prescrizione presuntiva del compenso dell'avvocato non opera se il credito trae origine da contratto stipulato in forma scritta, Cassazione, sentenza 13 gennaio 2017 n. 763, in Foro it., 2017, I, c. 513;
- la prescrizione presuntiva dei crediti dei professionisti, sancita dall'art. 2956, n. 2, c.c., si fonda sulla natura del contratto d'opera intellettuale, nel quale l'adempimento del cliente suole avvenire senza dilazione e senza quietanza scritta; pertanto, essa non è opponibile alla società che abbia eseguito una prestazione professionale prima della legge 7 agosto 1997 n. 266, quando le società potevano ricevere incarichi professionali (estranei alle attività «protette») solo con strumenti diversi dal contratto d'opera intellettuale, caratterizzato da personalità della prestazione, Cassazione, sez. un., sentenza 25 giugno 2015 n. 13144, in Rassegna forense, 2015, p. 541;
- le prescrizioni presuntive non operano quando il contratto sia stato stipulato per iscritto e quando le parti abbiano pattuito il differimento dell'obbligo di pagamento del dovuto, Cassazione, sentenza 7 aprile 2006 n. 8200, che ha cassato la sentenza di merito che aveva ammesso l'operatività della prescrizione presuntiva, in relazione a compenso per attività professionale pattuito con pagamento da effettuare entro trenta giorni dall'ottenimento del contributo da parte dell'ente finanziatore.